Le modifiche introdotte nel Codice della Strada al termine del 2024 hanno inserito l’obbligo di assicurazione, targa e casco anche per i monopattini elettrici.
La diffusione dei monopattini elettrici continua a crescere anche nel 2025, sostenuta da un utilizzo sempre più intenso nelle città italiane e da una domanda crescente di soluzioni di mobilità agili e sostenibili. La normativa è quindi dovuta intervenire per regolarne l’utilizzo.
Nonostante le nuove norme, la loro applicazione pratica presenta ancora elementi di incertezza poiché, almeno per i mezzi privati, l’obbligo di targa e assicurazione risulta subordinato all’emanazione di decreti attuativi che definiscano le modalità operative, compresa la produzione delle targhe e le procedure di registrazione. Questo significa che, se da un lato le regole esistono sulla carta, dall’altro in molti casi le procedure per rispettarle ancora non sono del tutto operative.
Obbligo per l’assicurazione su monopattini elettrici
Dal 14 dicembre 2024, tutti i monopattini elettrici circolanti su strada sono soggetti all’obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile (RC). La polizza deve coprire i danni a terzi, sia materiali che fisici, derivanti dalla circolazione del mezzo.
La normativa rafforza il principio secondo cui chi utilizza un mezzo circolante su strada deve assumersi i rischi connessi alla guida, a prescindere dalla potenza del veicolo o dalla sua struttura.
La polizza di Responsabilità Civile per il monopattino elettrico funziona in modo analogo all’assicurazione obbligatoria per auto e moto e in quanto tale è regolata dall’articolo 2054 del Codice Civile che prevede che la polizza debba valere anche per la circolazione in aree private e sia che il mezzo sia fermo o in movimento.
Le compagnie assicurative devono inoltre rendere disponibili prodotti specifici dedicati ai monopattini, senza richiedere l’acquisto di garanzie aggiuntive. L’utente può valutare in autonomia l’integrazione di coperture facoltative, come la protezione contro il furto del mezzo o la tutela del conducente in caso di caduta, ma nessuna di queste è richiesta per la circolazione.
L’assicurazione è obbligatoria non solo per i monopattini di proprietà privata, ma anche per quelli utilizzati nei servizi di sharing: in quest’ultimo caso l’onere ricade sull’operatore che deve garantire la copertura. Nel caso di noleggi o prestiti, l’assicurazione già inclusa evita che l’utente debba stipulare una polizza separata.
Queste disposizioni sono in linea con quanto stabilito dagli articoli 122 e successivi del Codice delle Assicurazioni Private, perché il monopattino sarà equiparato a tutti gli effetti agli altri veicoli.
Come per le auto e le moto, anche l’assicurazione per i monopattini elettrici potrà essere sospesa fino ad un massimo di 10 mesi per il singolo anno assicurativo.
È inoltre prevista una sanzione pecuniaria per chi circola senza polizza assicurativa che va dai 100 ai 400 euro, molto più salata rispetto al premio medio che si aggira tra i 40 e i 45 euro annui.
Per poter introdurre l’obbligo di assicurazione è stato inevitabile rendere obbligatoria anche sui monopattini l’utilizzo delle targhe, così da rendere riconoscibile il veicolo.
Targa e casco: identificazione e sicurezza
In modo parallelo all’assicurazione, è entrato in vigore l’obbligo di dotare ogni monopattino elettrico di un contrassegno identificativo permanente, la targa, insieme all’obbligo di casco per tutti i conducenti, a prescindere dall’età.
Ogni monopattino dovrà essere munito di una targa plastificata da apporre al mezzo, che non sia rimovibile: lo scopo del contrassegno è permettere una facile identificazione del veicolo in caso di controlli delle Forze dell’Ordine o di incidente. La targa deve essere stampata dall’Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato.
Senza l’esposizione di questa targa, la circolazione del monopattino risulta irregolare e soggetta a sanzione amministrativa, anch’essa stimata tra 100 e 400 euro. L’introduzione della targa risponde all’esigenza di associare il singolo mezzo al proprietario e rende possibile l’identificazione in caso di incidenti o controlli.
L’introduzione del casco obbligatorio non è una vera e propria novità, quanto un’estensione di un obbligo già previsto per i minori che circolavano sui monopattini elettrici.
Sarà possibile utilizzare soltanto i caschi omologati per lo standard europeo UNI EN 1078 o UNI EN 1080, per i bambini di età inferiore ai 7 anni.
In aggiunta, la nuova regolamentazione definisce anche standard minimi per dotazioni del monopattino: devono essere previsti freni funzionanti su entrambe le ruote, luci anteriori e posteriori, indicatori di direzione per le svolte e segnalatore acustico o campanello.
È vietata la circolazione sui marciapiedi e su piste ciclabili (salvo eventuali regolamentazioni comunali specifiche) e resta in vigore il divieto di trasporto di passeggeri, oggetti o animali, per proteggere la stabilità del veicolo.
Al di là delle dotazioni tecniche, le regole mirano a garantire la responsabilità del conducente e la sicurezza di pedoni, automobilisti e altri utenti della strada. L’obbligo combinato di targa, casco e copertura assicurativa trasforma il monopattino elettrico in un mezzo soggetto a controlli e a verifiche analoghe a quelle riservate ai veicoli tradizionali.
Per chi oggi possiede un monopattino elettrico o intende acquistarne uno, le nuove regole implicano una doppia responsabilità: da un lato garantire copertura assicurativa e dotazioni corrette, dall’altro adottare comportamenti di guida responsabile e in conformità con i limiti imposti.