L'RC Auto: deve coprire anche il danno morale

RC Auto e danno morale

In questi giorni la Corte di Giustizia dell’UE (CGUE) ha fatto chiarezza su due punti - attraverso la sentenza della causa C-22/13 e C-277/12 - per dare vita alla prima direttiva dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria per le auto. La CGUE ha stabilito che, qualora il diritto nazionale consenta ai familiari della vittima di un incidente stradale di richiedere il risarcimento per il danno morale esso venga coperto dall’Rc Auto obbligatoria. Direttiva che definisce anche gli importi minimi obbligatori alla copertura dei danni alle persone, minimo 1 milione di euro per vittima o 5 milioni di euro per sinistro, a prescindere dal numero di vittime.

Prima direttiva EU in materia di assicurazione auto obbligatoria

La CGUE ha tenuto a precisare che l'obbligo di copertura mediante assicurazione della responsabilità civile, dei danni causati dagli autoveicoli si distingue dalla questione dell'entità del risarcimento degli stessi a titolo di responsabilità civile dell'assicurato. Ovvero, mentre il primo è definito e regolamentato dalla normativa europea, il secondo è disciplinato dai singoli diritti nazionali. In definitiva gli Stati membri, anche se liberi di determinare le modalità e i danni coperti dall’assicurazione auto obbligatoria, dovranno attenersi alle direttive europee. I “chiarimenti” delle Corte sono stati conseguenza logica di due cause, per fatti avvenuti in nazione differenti, che hanno spinto l’istituto a fornire una risposta dettagliata.

I casi che hanno generato la direttiva europea

Nella prima causa, in cui un automobilista della Repubblica Slovacca aveva perso la vita in un sinistro stradale con un mezzo pesante della Repubblica Ceca, i familiari della vittima si erano visti rifiutare il risarcimento del danno morale (previsto dal diritto ceco) da parte della compagni assicuratrice perché la copertura prevista dall’assicurazione obbligatoria slovacca non si estende al danno morale. Partendo da questo caso, la direttiva ha precisato che i danni alla persona, la cui copertura è obbligatoria a livello europeo, comprendono ogni forma di lesione arrecata all’integrità del soggetto e quindi anche quelli psichici. Quindi i danni immateriali saranno risarciti, conformemente al diritto dell'Unione, a titolo della responsabilità civile dell'assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia.   La seconda causa prende in analisi un sinistro che, causando la morte di una madre e un padre, vede coinvolto un bimbo di dieci anni della Lettonia: i legali hanno quindi richiedesto un risarcimento per il danno morale subito con la perdita dei genitori. Il problema in questo caso, visto che le compagnie assicuratrici lettoni prevedono la copertura dei danni mortali, sta nella quota minima del risarcimento. La Corte di Giustizia ha stabilito che lo Stato, nel riconoscere il diritto al risarcimento per i danni morali subiti, non può prevedere massimali di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati dalla direttiva.