La revocatoria fallimentare è uno strumento di tutela dei creditori del fallito: permette di togliere efficacia agli atti che il fallito ha compiuto 6 mesi, un anno o perfino due anni prima del fallimento. In questo modo denaro o beni che erano stati ceduti vengono riportati nel patrimonio del fallimento e possono essere utilizzati per soddisfare quanti vantino dei crediti.
È una misura di tutela che incide sia sulle azioni compiute dal fallito in un periodo considerato “sospetto”, sia sulle azioni dei terzi coinvolti (gli acquirenti dei beni o coloro che hanno ricevuto pagamenti dal fallito). Per questo può essere esercitata soltanto a precise condizioni, che analizziamo di seguito.
Revocatoria fallimentare e legge fallimentare
La revocatoria fallimentare è una misura prevista dal Regio Decreto n. 267 del 1942, meglio conosciuto come Legge Fallimentare. Gli articoli da 64 a 70 di questa legge si occupano proprio della revocatoria fallimentare e di altri limiti di validità degli atti con cui il fallito dispone dei propri beni prima della dichiarazione di fallimento.
L’art. 64 tratta di “Atti a titolo gratuito”: sono le c.d. donazioni, in cui un bene viene elargito per spirito di liberalità , senza che vi sia in cambio una dazione di denaro o uno scambio di beni. Ebbene, per la Legge Fallimentare atti di questo tipo, compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, sono privi di effetto nei confronti dei creditori.
Restano salvi soltanto i regali di modesta entità che possono essere considerati normali e le donazioni che rispondono ad un dovere morale o hanno come scopo la pubblica utilità . In questi casi basta la semplice trascrizione della sentenza con cui il fallimento viene dichiarato per determinare l’inefficacia della donazione e il ritorno dei beni nel patrimonio del fallimento.
L’art. 65 va ancora oltre: sono privi di efficacia rispetto ai creditori del fallimento i pagamenti, fatti nei due anni precedenti il fallimento stesso, di debiti che scadevano nella data di dichiarazione del fallimento o successivamente.
Cosa fa la revocatoria fallimentare?
La revocatoria fallimentare, che si chiama così in quanto strumento specifico del fallimento e per distinguerla dalla revocatoria ordinaria prevista dal Codice Civile, consente come detto di togliere efficacia ad alcuni atti compiuti dal fallito entro un certo periodo prima del fallimento. In questo modo si impedisce che il fallito volontariamente disperda i propri beni o che danneggi alcuni creditori favorendone altri.
In caso di fallimento, infatti, vige la c.d. par condicio creditorum: una deliziosa frasetta latina che sta a significare che ogni creditore del fallimento ha diritto di essere trattato come tutti gli altri, fermi i privilegi stabiliti per legge. Con la revocatoria si riportano nel patrimonio del fallimento alcuni beni o alcune somme che ne erano uscite, con vantaggio di tutti coloro che attendono di veder saldati i propri crediti.
Revocatoria fallimentare: atti e periodo sospetto
La revocatoria fallimentare opera soltanto in casi precisi ed entro termini stabiliti per legge. Se così non fosse, l’attività di impresa finirebbe per paralizzarsi, nel timore di una futura azione di revoca. L’art. 67 l.f. chiarisce invece bene i limiti di questa azione. Sono perciò soggetti a revocatoria fallimentare:
- gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso: il presupposto è uno squilibrio tra ciò che il fallito deve dare o fare e ciò che riceve in cambio;
- gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Nei quattro casi riportati, l’atto viene revocato almeno che il terzo coinvolto (colui a cui il fallito ha pagato/dato un bene, ecc…) non riesca a provare che non era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito.
Sono revocabili anche, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili (cioè di somme determinate e scaduti), gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Significa che a breve distanza dal fallimento, anche il semplice fatto di pagare un debito alla sua scadenza diviene sospetto.
Quando non si applica la revocatoria fallimentare
L’art. 67 elenca una serie di casi specifici per i quali lo strumento della revocatoria fallimentare non può essere impiegato:
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- i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, nei termini d’uso;
- le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
- le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente (c.d. prima casa) o di suoi parenti e affini entro il terzo grado ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
- gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria;
- gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 161;
- i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
E gli atti compiuti tra moglie e marito?
L’art. 69 della Legge Fallimentare pensa anche all’ipotesi di atti tra coniugi: sono quindi revocati gli atti previsti all’art. 67 e tutti gli atti compiuti a titolo gratuito tra moglie e marito nei due anni precedenti il fallimento (purché all’epoca uno dei due esercitasse l’attività commerciale poi fallita), almeno che il coniuge non fallito riesca a provare che non era a conoscenza dello stato di insolvenza dell’altro. Ovviamente una prova alquanto difficile da dare.
Il termine per proporre l’azione revocatoria
A proporre la revocatoria o a far valere l’automatica inefficacia degli atti visti sopra provvede il curatore fallimentare, cioè il professionista, nominato dal tribunale e scelto da un elenco di professionisti abilitati. La procedura di fallimento può durare anche molti anni, perfino una decina o più, se vi sono molti beni da gestire. Chi abbia fatto affari o ricevuto donazioni dal fallito è dunque destinato ad un lungo periodo di ansia, in attesa di scoprire se verrà esercitata l’azione revocatoria?
In realtà no: la legge tutela la certezza delle situazioni anche in questo caso e stabilisce, all’art. 69 bis della Legge Fallimentare, che l’azione revocatoria debba tassativamente essere svolta entro 3 anni dalla dichiarazione di fallimento e, in ogni caso, entro 5 anni dalla data dell’atto che si vuole revocare.
Ho subito una revocatoria fallimentare: e adesso?
Può capitare di trovarsi dalla parte peggiore dell’azione revocatoria, ovvero nei panni di quel terzo che aveva concluso un affare con il fallito, prima che fallisse, e ora si trova a mani vuote perché l’atto è stato dichiarato inefficace. Che fare?
L’art. 70 della Legge Fallimentare ha pensato proprio a te, sfortunato terzo: colui che, per revocatoria fallimentare, ha restituito quanto aveva ricevuto dal fallito (beni o denaro) è ammesso al passivo fallimentare per il proprio credito. Cioè diventa creditore del fallimento.
Kennedy
Ciao Sara
Vorrei chiederle: sono affittuario di azienda che attualmente è fallita..L ‘appartamento dovrà essere messa all’asta…
Se non dovessi più pagare il canone dell’ affitto rischio qualcosa?