Interruzione energia elettrica con preavviso
Se la interruzione viene causate per interventi di manutenzione programmati sulla rete del distributore, il fornitore ha l’obbligo di avvisare i residenti con un anticipo di almeno 24 ore (nel caso di interventi in seguito a guasti o emergenze), e almeno 2 giorni nei casi di interventi programmati.
Nel preavviso deve essere specificato data, ora e minuto d’inizio e di fine dell’interruzione energia elettrica. Inoltre il ripristino del servizio non può essere interrotto per oltre 8 ore consecutive. Se queste regole non sono rispettate, il cliente ha diritto al risarcimento di 30 euro, che aumenta di 15 € per ogni ulteriore intervallo di 4 ore di interruzione, fino alla somma massima di 300 euro.
Interruzioni energia elettrica senza preavviso
Le interruzioni energia elettrica senza preavviso sono quelle non dovute all’esecuzione di interventi di manutenzione programmati sulla rete di distribuzione. Si suddividono in:
- interruzioni lunghe: ovvero superiori ai 3 minuti;
- interruzioni brevi: la durata può variare tra un secondo e 3 minuti;
- interruzioni transitorie: si tratta di interruzioni minori di un secondo.
Il tempo massimo di ripristino in caso di interruzioni lunghe senza preavviso dipende dalla tipologia territoriale. Viene fatta quindi una distinzione in base al numero di abitanti nel Comune:
- Grandi città : se ci sono più di 50.000 abitanti il tempo massimo ripristino (BT) non deve superare le 8 ore consecutive;
- Centri di media ampiezza: se ci sono più di 5.000 ma meno di 50.000 abitanti il tempo massimo ripristino (BT) non deve superare le 12 ore consecutive;
- Paesi e aree rurali: se ci sono meno di 5.000 abitanti il tempo massimo ripristino (BT) non deve superare le 16 ore consecutive.
Interruzioni energia elettrica per black out
L’Autorità prevede alcuni risarcimenti nella prima bolletta utile in caso di disagi causati da interruzioni per eventi eccezionali (come nei casi di maltempo e black out). In questi casi non è necessario fare richiesta di rimborso. Se non venisse accreditato, è possibile fare richiesta al fornitore o distributore di zona presentando una domanda entro 6 mesi dall’interruzione.
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