Arrivano via mail, con un SMS sul cellulare mentre andiamo al lavoro, nella cassetta della posta, per strada o al centro commerciale mentre passeggiamo la domenica: sono le offerte e le tariffe più convenienti dei vari operatori telefonici, dei fornitori di gas e luce. Convenienti, veloci, senza impegno.
Possiamo diventare bravissimi ad accalappiare la migliore tariffa gas o l’offerta luce più conveniente. Arriverà sempre, però, il giorno in cui disdire il contratto luce e gas se vuoi passare ad un altro operatore oppure semplicemente ti ritiri a vita privata nei boschi perché non ne puoi più di tasse e di bollette.
Cerchiamo di capire come disdire un contratto luce e gas senza troppi problemi.
Perché disdire un contratto luce e gas?
Ogni giorno si ha la percezione che sarà quello giusto in cui troveremo la tariffa o l’offerta perfetta per le necessità del portafoglio. Le società che forniscono i servizi di luce, gas e telefonia si sono moltiplicate come funghi grazie alla liberalizzazione prima e all’istituzione del mercato libero, poi.
Questo ha permesso ad ogni operatore – sempre osservando le direttive dell’Autorità per l’Energia – di fare i propri prezzi per conquistare il cuore (e l’utenza) dei consumatori. Le offerte e le tariffe più diverse sono quindi sbocciate come fiori di campo facendo perdere le coordinate spazio-temporali agli utenti.
La conseguenza di questa tipologia di offerta è l’aumento del cambio di operatore per le utenze domestiche, quindi dell’esigenza di disdire contratto luce e gas. Per passare da un operatore all’altro, infatti, hai prima bisogno di operare questo cambiamento.
Un’altra tipologia di necessità che richiede la disdetta di un contratto luce e gas è sicuramente l’attivazione “erronea” di un’utenza non richiesta.
Come si fa a disdire un contratto luce e gas? Vediamolo insieme con una rapida guida ai tempi, costi e procedure per disdire contratto luce e gas.
Come disdire un contratto luce e gas
Recedere dal contratto di fornitura luce e gas è semplice. Intanto puoi scegliere di andare via in qualunque momento, sia che il tuo contratto appartenga al regime di libero mercato o quello di maggior tutela.
Se riesci ad accalappiare una tariffa luce o gas migliore di quella sottoscritta nel tuo contratto in essere puoi tranquillamente emigrare verso il nuovo operatore. Il consumatore non deve più temere l’ostruzionismo da parte del fornitore: l’operatore del servizio non può più opporsi alla scelta del consumatore per legge.
Il cambio di gestore del servizio ha un tempo di legge massimo che impone al vecchio operatore di completare la procedura. Il vecchio fornitore ha tempo fino alla fine del mese successivo alla ricezione della richiesta di cessazione del contratto luce o gas per ottemperare al passaggio.
Un esempio concreto? Se comunichi la tua intenzione di andare via dall’operatore gas il 5 aprile, la richiesta dovrà essere evasa non oltre il 31 maggio dello stesso anno. La pratica, per essere evasa, deve comprendere l’eventuale passaggio all’altro gestore o la cessazione della fornitura.
Per una maggiore tutela del consumatore, la legge prevede che nel caso in cui il contratto non sia stato firmato all’interno degli uffici vendita del fornitore, quest’ultimo abbia l’obbligo di NON comunicare al vecchio gestore del servizio il cambio ma di “mantenere” le pratiche per i successivi 14 giorni.
Nel caso in cui il sottoscrittore del contratto avesse un ripensamento sull’offerta la pratica deve essere annullata. Il diritto di ripensamento è sacrosanto e va rispettato dalle aziende.
Come chiudere un contratto luce e gas non richiesto
Premettendo che quando firmi un documento dovresti ricordarti di leggerlo tutto, si può sempre scindere da un contratto di fornitura luce o gas non richiesto, fortunatamente.
In primis perché ogni consumatore ha la possibilità di applicare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla firma del contratto e sia perché hai la possibilità di rendere nullo documento se questo è stato firmato fuori dalla sede di vendita del gestore con cui si è stipulato la fornitura.
Se il passaggio al nuovo gestore sia già avvenuto puoi avvalerti della procedura di ripristino che serve a ripristinare – come dice la parola stessa – il contratto e fornitore precedente senza spese aggiuntive e senza modifica alcuna alle clausole dell’accordo contrattuale.
Questa procedura può essere applicata solo se il fornitore (del contratto da ripristinare) è iscritto all’elenco delle società che effettua volontariamente questa procedura.
Quali sono i tempi impiegati per disdire un contratto di luce e gas non richiesto? Vige la regola magna del “chi prima inizia, prima finisce” ovvero hai 40 giorni di tempo per avviare la pratica di reclamo a partire dalla data di consegna della lettera di conferma per l’attivazione del servizio del nuovo fornitore o della chiamata di conferma.
Nel caso limite in cui non dovessero esserci né la lettera di conferma né tantomeno la chiamata di conferma hai a disposizione 30 giorni per reclamare.
Come si procede al reclamo per disdire un contratto luce o gas?
Sicuramente, sarà utile per reclamare una copia della lettera di conferma o una copia della bolletta. Inviati questi documenti, il gestore dovrebbe rispondere entro 40 giorni. Se non lo fa, puoi segnalare la cosa allo Sportello del Consumatore che procederà per te nei confronti del venditore.
Durante il periodo di 40 giorni che intercorre tra la presentazione della domanda di reclamo e la (probabile) risposta del gestore incriminato, questo non potrà interrompere l’erogazione del servizio per morosità. In questo modo, fino al termine della controversia, non potrà minacciarti o – nei casi più gravi – ricattarti!
La legge – e questo è proprio il caso di dirlo – è dalla parte del consumatore in situazioni così complesse.
E se è il venditore a voler rescindere il contratto luce o gas?
Oltre ad un diritto del consumatore, la disdetta del contratto può essere anche effettuata dal venditore. Incredibile ma vero, sono tantissimi in Italia i casi in cui è lo stesso fornitore a manifestare la volontà di recedere anticipatamente il contratto di fornitura luce e gas.
La differenza sostanziale tra il caso più classico (quello del consumatore che va via per un chiaro vantaggio economico o perché, più semplicemente, non trova più conveniente restare con il fornitore) e quello in cui il recesso è da parte del venditore è che quest’ultimo deve fornire un preavviso di sei mesi prima di procedere alla scissione del contratto in essere.
I sei mesi di preavviso che il fornitore deve concedere al consumatore per poter effettuare il recesso del contratto luce o gas partono dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione effettiva. Insomma, hai tutto il tempo per trovare le offerte più convenienti per luce e gas.
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Lucia
Nei casi in cui non ci sia stata la mia firma né tantomeno il contratto cartaceo ma solo una registrazione vocale? È valido il contratto?