Hai lavorato come operatore agricolo in questi mesi estivi? O sei stato un operaio a tempo indeterminato, sempre nel settore agricolo, e adesso sei rimasto senza occupazione?
Probabilmente fai parte di coloro che hanno diritto a ottenere la disoccupazione agricola che ha caratteristiche differenti rispetto alla NASPI. Vediamo insieme quali sono e cosa devi fare per ottenere la disoccupazione agricola per il 2017.
Disoccupazione agricola: le caratteristiche
Si tratta di una prestazione a sostegno del reddito che viene concessa, per l’appunto, a tutti gli operai che sono iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e che hanno perso il lavoro indipendentemente dalla loro volontà.
A differenza della Naspi, che viene corrisposta mensilmente, fino a quando se ne ha diritto e che è una misura al reddito che va diminuendo come importo dopo i primi 3 mesi, la disoccupazione agricola viene corrisposta in un’unica soluzione dell’INPS.
A chi spetta la disoccupazione agricola?
Abbiamo detto che viene data ai lavoratori nel settore agricolo che sono per l’appunto iscritti negli elenchi nominativi dei lavorati agricoli. Spetta nel dettaglio a:
- operatori agricoli a tempo determinato;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli lavoratori che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi mediante versamenti volontari;
- operatori agricoli a tempo indeterminato che però lavorano solo per una parte dell’anno, cosa che vista la stagionalità del lavoro in agricoltura può succedere spesso.
Non spetta invece a:
- chi ovviamente presenta la domanda di disoccupazione oltre il termine previsto;
- a chi è iscritto in una gestione autonoma o separata per l’intero anno, ma anche per parte dell’anno, se il numero delle giornate che rientrano nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività da dipendente;
- a chi è già titolare di una pensione diretta alla data dell’1 gennaio dell’anno in cui si chiede la disoccupazione. Se invece il pensionamento avviene durante l’anno, il numero delle giornate considerate per il calcolo della disoccupazione agricola viene proporzionato rispetto al numero dei mesi precedenti la decorrenza della pensione;
- ai lavori extracomunitari che hanno il permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- a chi si dimette volontariamente (tranne in alcuni casi, vedi sotto).
Disoccupazione agricola: i requisiti
A proposito di requisiti, vediamo cosa serve per ottenere la disoccupazione agricola. Possono ottenerla i lavoratori agricoli che:
- sono iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti ovviamente per l’anno in cui fanno domanda o se c’è stato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sempre per la parte dell’anno in cui è avvenuta la prestazione
- hanno almeno 2 anni di anzianità per quanto riguarda l’ASPI ossia sono iscritti negli elenchi agricoli per almeno 2 anni o eventualmente che siano iscritti negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e hanno avuto accreditato un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola nel periodo precedente al biennio di riferimento della prestazione
- hanno almeno 102 contributi giornalieri nel biennio che è costituito dall’anno a cui si riferisce l’indennità (esempio 2017) e dall’anno precedente, esempio il 2016. Non hai i 102 contributi giornalieri? Puoi perfezionare il requisito e raggiungere le 102 giornate contributive anche con i contributi relativi ad attività dipendente non agricola.
Questo però vale se l’attività agricola cui fai riferimento per raggiungere i contributi è stata prevalente o nell’anno della richiesta della disoccupazione o nel biennio di riferimento, viceversa, non puoi ottenere la disoccupazione agricola.
Da sapere: puoi perfezionare il raggiungimento dei 102 contributi per ottenere la disoccupazione agricola anche utilizzando i contributi figurativi relativi alla maternità obbligatoria e al congedo parentale, sempre che siano compresi nel biennio di riferimento.
Ovviamente per tutti è valido il fatto di essere in stato di disoccupazione.
Disoccupazione agricola in caso di dimissioni
Madri e padri lavoratori
In questo caso, c’è, però, da fare un’eccezione. Possono ottenere la disoccupazione le donne madri che si dimettono dopo avere partorito e anche i padri lavoratori.
Tale dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione agricola se appunto avvengono durante il periodo in cui non si può essere licenziati (ossia dalla data di gestazione, indicativamente considerata 300 giorni prima del parto fino al compimento del primo anno di vita dei bambino).
Questo vale sia per le madri lavoratrici che per i padri lavoratori che si dimettano durante il periodo del congedo di paternità e entro il primo anno di vita del figlio. Va da sé che questo tipo di dimissioni non inficia il diritto a ottenere l’indennità di disoccupazione se si possiedono tutti i requisiti necessari, di cui parliamo sotto.
Dimissioni per giusta causa
L’indennità di disoccupazione agricola si ottiene anche in caso di dimissioni per giusta causa, l’Inps ha infatti accolto l’orientamento nella sentenza 269/2002 della Corte Costituzionale che prevede che venga corrisposta l’indennità anche in questi casi:
- mancato pagamento dello stipendio;
- avere subito molestie sessuali sul lavoro;
- se ci sono state delle modifiche peggiorative delle mansioni lavorative;
- in caso di mobbing, sia da parte dei colleghi o dei superiori;
- se l’azienda viene venduta o ceduta e le condizioni di lavoro cambiano notevolmente;
- se il lavoratore viene spostato in un’altra sede, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”;
- se il superiore ha un comportamento ingiurioso nei confronti del dipendente e continua ad averlo.
Calcolo per la disoccupazione agricola
Come calcolare l’importo dell’indennità? Spetta per il numero di giornate lavorative per un massimo di 365 e dipende dal tipo di contratto che è stato fatto.
L’importo corrisponde al 40% della retribuzione di riferimento calcolato su tutte le giornate effettivamente lavorate, con una trattenuta del 9% per ogni giornata di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà e per un massimo di 150 giorni.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, l’indennità è pari al 30% della retribuzione e non c’è la trattenuta del 9%.
Disoccupazione agricola come e quando presentare domanda
Si può presentare la domanda in diversi modi:
- telematicamente tramite il sito dell’Inps, purché si sia in possesso del PIN;
- fisicamente tramite un patronato CAF;
- contattando il Contact Center al numero 803164 se chiami dal fisso o al numero 0616414 dal cellulare.
La domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quando si è verificata la disoccupazione. Se il 31 marzo cade di domenica o è un giorno successivo, la data slitta al primo giorno lavorativo che viene subito dopo. Se il disoccupato dovesse purtroppo morire, possono presentare domanda gli eredi, sempre entro la data di sopra.
Presentazione domanda per dimissioni per giusta causa
Importante: stai presentando domanda perché ti sei dimesso per giusta causa?
Sappi che, a eccezione del caso in cui tu ti sia dimesso per il mancato pagamento della retribuzione, devi allegare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulti la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro.
Devi poi allegare altri documenti diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo. Devi inoltre impegnarti a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
E se alla fine non viene riconosciuta la giusta causa delle tue dimissioni? Pensa al caso di mobbing che è sempre difficile – purtroppo – da provare. In questo e in altri casi in cui tu non abbia ottenuto “la giusta causa”, sappi che l’Inps recupererà l’indennità di disoccupazione corrisposta fino a quel momento. Lo farà anche nel caso in cui, se il licenziamento è illegittimo, sarai integrato nel posto del lavoro.
Se l’esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l’Inps recupererà l’indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.
Esito della domanda: sul sito e sull’app dell’Inps
Disponibile nell’applicazione Inps- Servizi Mobile il servizio che ti permette di sapere se la domanda è andata a buon fine o meno o a che punto è. L’app è sia per chi ha supporto operativo iOS che Android
Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite codice fiscale e Pin, seguendo il percorso: Servizi online, Accedi ai servizi, Servizi per il cittadino, Domande per Prestazioni a sostegno del reddito (Pin/Spid), Disoccupazione e/o Anf agricola, Esiti domande. Per ogni domanda presentata sono riportati i dati principali (numero della pratica, anno di competenza, tipo di istanza).
Le modalità di pagamento
Come abbiamo detto, la disoccupazione viene corrisposta in unica soluzione. Può essere accreditata sia con bonifico che su conto postale, bancario o prepagata che abbia un IBAN, purché l’intestatario sia lo stesso della carta, bonifico presso sportello dell’ufficio postale localizzato per CAP (ma vale solo se il pagamento non supera i 1.000 euro).
In generale, ma dipende molto dall’Inps, l’indennità viene corrisposta entro i 3 mesi da quando si è presentata la domanda.
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