Il decreto fiscale 2019, firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è in vigore dal 24 ottobre 2018.
Decreto fiscale: cos’è
Il decreto fiscale è un provvedimento collegato alla Legge di Bilancio e si occupa appunto della materia fiscale.
Si tratta di un decreto legge, strumento normativo del Governo, che entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto fiscale 2019 è stato pubblicato nella gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2018 ed è dunque in vigore dal 24 ottobre scorso.
Il decreto legge, seppure in vigore, deve essere convertito in legge da Camera e Senato. Se questo non avviene, il decreto non è più efficace e dunque i provvedimenti in esso inserito non hanno più alcun valore.
Cioè significa che quanto viene illustrato di seguito è già in vigore ma attende comunque conferma da parte del Parlamento, che potrebbe intervenire con ulteriori modifiche.
Decreto fiscale 2019Â testo definitivo
Abbiamo dunque un testo definitivo e già in vigore. Il provvedimento comprende una serie di novità in materia fiscale, nel dettaglio disposizioni in materia di:
- pace fiscale;
- semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario;
- comunicazioni fiscali delle imprese;
- altre in materia finanziaria, come la cassa integrazione per riorganizzazione e crisi aziendale.
Pace fiscale
La pace fiscale è il tema principe del decreto fiscale e ne parliamo, in maniera approfondita nell’articolo “Pace fiscale: cos’è, come funziona e quando parte il condono” qui, invece, ti riassumiamo, le diverse iniziative:
- definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, verbali notificati a seguito di verifiche fiscali, versando le sole imposte dovute senza sanzioni e interessi;
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, versando le sole imposte dovute senza sanzioni e interessi;
- rottamazione ter, nuova rottamazione delle cartelle di pagamento per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
- stralcio cartelle fino a 1.000 euro, i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivi di interessi e sanzioni), vengono annullati automaticamente se risultano affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- definizione agevolata delle liti pendenti, le controversie in atto con l’Agenzia delle Entrate possono essere chiuse versando il solo valore della controversia oppure il 50% del dovuto per chi ha già vinto in primo grado e il 20% per chi ha avuto ragione in appello;
- dichiarazione integrativa speciale, fino al 31 maggio 2019 sarà possibile integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017, l’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100mila euro di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato.
Tutte queste iniziative hanno come spartiacque la data del 24 ottobre 2018, tutto quanto avvenuto in data successiva non potrà essere oggetto di pacificazione. Questo in parole povere significa che se viene emessa una cartella esattoriale con data successiva al 24 ottobre, questa non potrà essere inserita nella domanda di rottamazione o stralcio.
Inoltre per le domande relative alla pace fiscale occorrerà attendere, oltre alla conversione in legge del Parlamento, i provvedimenti e regolamenti dettagliati dell’Agenzia delle Entrate.
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