Scadenze fiscali per il 730 precompilato: cambiano le date
Da quest’anno entrano in vigore i nuovi termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e per il pagamento delle imposte. La novità è strutturale e definitiva, questo vuol dire che bisognerà tenere a mente i termini che seguono per consegnare in tempo la dichiarazione e versare le imposte. Diremo addio dunque alle proroghe dell’ultimo minuto e ai rinvii che davano poche certezze sia ai cittadini che agli intermediari incaricati di elaborare la dichiarazione fiscale.
Per il 730 sono due le date da ricordare:
- il 7 luglio, se si presenta la dichiarazione al sostituto d’imposta, tramite commercialista o CAF;
- il 23 luglio, se si utilizza il 730 precompilato. Lo stesso termine è valido per i CAF e i commercialisti a condizione che abbiano presentato entro il 7 luglio almeno l’80% delle dichiarazioni. Nel 2017 il 23 luglio cade di domenica, perciò il termine ultimo è fissato per il 24.
Scadenze fiscali per il modello Redditi
Nel caso del modello Redditi, che ha sostituito il modello Unico, cambiano i termini per il versamento del saldo e delle imposte: il versamento va fatto entro il 30 giugno. C’è la possibilità di prorogare il pagamento entro il 30 luglio con una maggiorazione dello 0,4%.
I nuovi termini sono validi sia per le persone fisiche che per le società . Nel caso di società e di soggetti IRES, se il bilancio viene approvato nei mesi di giugno o di luglio, il termine per il versamento delle imposte slitta al 31 luglio. Il pagamento può comunque essere fatto dopo questo termine e al massimo entro il 31 agosto, pagando una maggiorazione dello 0,4%.
Il modello Redditi 2017 va presentato entro il 30 giugno, in caso di invio del modello cartaceo oppure entro il 30 settembre, se viene presentato in via telematica direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato.
I versamenti interessati dalla proroga
I nuovi termini di versamento riguardano una lunga serie di voci:
- i contributi INPS e per la gestione separata;
- le imposte sostitutive per chi è in regime dei minimi o forfetario;
- l’IVA calcolata in base all’adeguamento agli studi di settore;
- le addizionali IRPEF;
- le addizionali e le maggiorazioni IRES;
- il contributo di solidarietà ;
- l’IVIE e l’IVAFE;
- il diritto annuale CCIAA;
- l’acconto del 20% relativo ai redditi soggetti a tassazione separata;
- i contributi per la Cassa Italiana di Previdenza e di Assistenza Geometri;
- la maggiorazione per l’adeguamento agli studi di settore.
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