Quando interviene Equitalia?
Equitalia Spa è la società che si occupa per conto dello Stato della riscossione dei tributi su tutto il territorio nazionale, tranne quello siciliano, e procede alla riscossione coattiva o, detto più semplicemente, forzata, nel caso in cui il contribuente non provveda al versamento delle somme dovute.
Per i mancati pagamenti l’Agenzia delle Entrate, attraverso Equitalia, avvia la procedura di riscossione inviando al debitore una o più cartelle esattoriali contenenti l’indicazione delle somme dovute, le modalità attraverso cui effettuare il pagamento, oltre che un avviso in cui si richiede il pagamento entro 60 giorni e la segnalazione delle possibili conseguenze in caso di mancato saldo del debito. Sono indicate inoltre le generalità del soggetto che si occupa della cartella.
Cosa succede se non si paga il debito?
In caso non si provvedesse a saldare il debito entro il termine stabilito, l’incaricato della riscossione può avviare la pratiche per la riscossione forzata. Il primo passaggio di questo percorso è l’iscrizione di un fermo amministrativo sui beni mobili registrati (in genere un’auto di proprietà ). il secondo passaggi per il recupero della somma dovuta, l’iscrizione di un’ipoteca sui beni immobili o il pignoramento di beni mobili presso il debitore o terzi, fino a giungere all’espropriazione coatta di beni immobili. L’ente di riscossione può dunque intervenire in qualsiasi altro modo la Legge gli consenta.
Nel caso in cui il debitore fosse un lavoratore dipendente e questi vantasse un credito nei confronti del datore di lavoro, l’Agenzia delle Entrate può rivolgersi direttamente sull’azienda debitrice. In questo caso, Equitalia può però rivalersi su stipendi, TFR o indennità dovute per il licenziamento entro i limiti stabiliti dalla Legge:
- 1/10 per debiti fino a 2.500 euro;
- 1/7 per debiti compresi tra 2.500 e 5.000 euro;
- 1/5 per debiti che superano i 5.000 euro.
Non è possibile però rivalersi sull’ultimo stipendio o rata di pensione percepita dal debitore.
La legge di stabilità 2013 (decreto legislativo 159/2012) aveva introdotto la possibilità per il contribuente di richiedere la sospensione della riscossione di crediti delle cartelle Equitalia o degli avvisi di esecuzione attraverso una semplice dichiarazione inviata dal cittadino direttamente all’agente incaricato. Dal 22 ottobre scorso, attraverso uno dei decreti attuativi della riforma fiscale, questo strumento di tutela del cittadino perde alcune delle sue caratteristiche cardine e riduce di fatto le possibilità di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse.
Sospensione della riscossione: Â a cosa serve
L’art. 1 della legge 228/2012, aveva introdotto un metodo semplificato e rapido, rispetto alle normali impugnazioni davanti ad Autorità Giudiziarie, per contestare in alcune ipotesi l’operato di Equitalia e degli enti creditori che di lei si avvalgono per riscuotere il dovuto dai contribuenti. Grazie a tale norma, infatti, il contribuente poteva, entro 90 giorni dalla ricezione di una cartella o di un avviso di procedure esecutive o cautelari (ad es. pignoramento di beni, fermo amministrativo del mezzo, ecc.) segnalare l’esistenza di un fatto o di un errore che rendesse inesigibile il credito per cui agiva Equitalia. A fare ciò bastava una semplice dichiarazione trasmessa direttamente dal cittadino all’agente della riscossione (Equitalia o altri), in cui indicare l’atto contestato, le ragioni per cui era ritenuto errato e i documenti che si allegavano a prova di quanto dichiarato.
L’invio di questo tipo di dichiarazione produceva immediatamente la sospensione della riscossione, per cui nessuna attività di recupero del credito poteva essere portata avanti da Equitalia fino a che l’iter previsto dalla norma non si fosse esaurito. Presupposto di questa contestazione era, ed è anche oggi, che la cartella sia sbagliata (il caso delle c.d. “cartelle pazze”), ad esempio perché le somme richieste sono già state pagate, o sono state sgravate, annullate da una sentenza, o ancora non sono più esigibili per il troppo tempo trascorso e la prescrizione intervenuta.
Quando è possibile fare la dichiarazione: cosa è cambiato?
I casi in cui è possibile ricorrere allo strumento della dichiarazione sono, ancora oggi, quelli elencati dalla legge 228/2012. La norma elenca una serie di motivi diversi, alcuni atti o fatti, avvenuti prima dell’emissione della cartella, oppure che abbiano interessato la cartella stessa o il successivo avviso di esecuzione,  che hanno determinato l’estinzione del credito o la sospensione dell’esigibilità dello stesso. Questi atti o fatti, che devono essere dimostrabili con documentazione, da trasmettersi al concessionario per la riscossione a cura del contribuente, oggi sono:
- Prescrizione o decadenza del credito, che si sia verificata prima della esecutività del ruolo;
- Provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- Sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore;
- Sospensione giudiziale, emessa in un giudizio a cui il concessionario non abbia preso parte;
- Sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, in un giudizio a cui il concessionario non abbia preso parte;
- Pagamento riconducibile al ruolo in questione, effettuato a favore del creditore in epoca precedente alla formazione del ruolo stesso.
Tra i motivi sopra elencati, la legge contemplava in precedenza anche un’ipotesi di chiusura, una sorta di clausola di salvezza per consentire al contribuente di chiedere comunque una verifica sull’atto ricevuto, anche qualora le  ragioni della contestazione non fossero considerate espressamente dalla legge. Vi era infatti la possibilità di presentare la predetta dichiarazione anche per “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso“.
Con l’entrata in vigore, il 22 ottobre 2015, del decreto legislativo n. 159/2015, questa clausola è stata eliminata e dunque la sospensione della riscossione potrà essere validamente richiesta con la forma della dichiarazione soltanto in presenza di uno dei motivi elencati, a questo punto tassativamente, dalla legge di stabilità del 2013. Per i cittadini ciò si tradurrà in molte meno opportunità di contestare, con questo semplice mezzo, gli atti ricevuti da Equitalia . Coerentemente con questa modifica, è stato introdotto anche il divieto di reiterare la richiesta di sospensione, che quindi può essere presentata una sola volta.
Il legislatore, a quanto pare, ha voluto impedire un uso pretestuoso della dichiarazione in questione. Ciò appare tanto più vero alla luce degli ulteriori cambiamenti apportati alla normativa dal decreto legislativo n. 159/2015, i quali interessano i tempi entro cui presentare la dichiarazione e quelli concessi all’ente creditore per rispondere, nonché le conseguenze del silenzio dell’ente stesso.
Termini per inviare la dichiarazione
Attenzione dunque ai nuovi termini per la presentazione della contestazione: il contribuente non ha più 90, ma soltanto 60 giorni dal ricevimento della cartella o dell’atto o dell’avviso. Questo termine perentorio, trascorso il quale si perde il diritto ad avvalersi della dichiarazione, decorre a partire dal giorno di ricevimento della notifica e si conta computando tutti i giorni di calendario, compresi domeniche e festivi.
Quando e come deve rispondere l’ente
Ricevuta la dichiarazione del contribuente, Equitalia ha il dovere di trasmetterla entro 10 giorni all’ente creditore, il quale la esamina, verificando regolarità e fondatezza. Qui si incontra un’altra modifica alla legge del 2012: l’ente creditore non ha più un termine fisso entro cui completare l’esame delle contestazioni e della documentazione prodotta dal contribuente. Il precedente termine di 60 giorni è stato infatti giudicato troppo breve, per i tempi non proprio snelli dei nostri enti.
Rimane fermo invece l’obbligo dell’ente di trasmettere una risposta,  positiva o negativa che sia, ad Equitalia ed al cittadino all’esito della valutazione, utilizzando la Posta Elettronica Certificata oppure una raccomandata a/r. In proposito, poiché la legge prevede che il pignoramento dei beni, quando è già iniziato, perde efficacia se non si procede alla vendita per incanto entro 120 giorni, la nuova riforma fiscale ha stabilito anche che questo termine inizi a decorrere soltanto da quando l’ente creditore manda la propria risposta al debitore.
In caso di esito positivo delle verifiche su dichiarazione e documentazione svolte dall’ente, quest’ultimo, oltre ad avere l’onere di informare il concessionario della riscossione in via telematica e il debitore, ha anche il dovere di dare ad Equitalia comunicazione del provvedimento di sospensione o di sgravio.
In caso di esito negativo, l’ente creditore dovrà provvedere ad informare debitore e concessionario, dando conferma della legittimità del credito iscritto a ruolo, senza che sia più menzionato il precedente obbligo ad invitare Equitalia a riprendere le attività di riscossione, che deve quindi intendersi ora una conseguenza automatica della comunicazione di esito negativo delle verifiche.
Sembra essere stato mantenuto, nel senso che nulla dice il nuovo decreto legislativo, anche il termine che l’ente creditore ha a disposizione per rispondere al contribuente: 220 giorni, che decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione al concessionario della riscossione. Trascorso inutilmente questo termine, gli atti di riscossione del credito e le relative partite sono annullati di diritto, con cancellazione delle relative voci anche dalle scritture patrimoniali dell’ente.
Tuttavia, una innovazione anche in questo ambito è stato inserita, attraverso la nuova previsione che così specifica “(L)’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito“. Ad una prima lettura questo paragrafo deve essere letto come una conferma della volontà di ridurre i casi di annullamento del credito dovuti unicamente a lentezza o incuria dell’ente creditore. In altre parole, se fino al 22 ottobre 2015 era possibile contestare una cartella Equitalia con una semplice dichiarazione e, con un po’ di fortuna, ottenerne l’annullamento anche senza valide ragioni, per il semplice fatto che l’ente creditore non fosse riuscito a rispondere tempestivamente, oggi ciò non è più possibile. Il silenzio dell’ente, infatti, varrà ad annullare soltanto quelle cartelle o quegli atti la cui contestazione era stata fondata su uno dei motivi tassativamente elencati al comma 538 dell’art. 1 della legge 228/2012. E non solo: l’annullamento dovuto all’inerzia dell’ente creditore non si applicherà comunque alle ipotesi di contestazione fondate su una sospensione amministrativa o giudiziale, né su sentenza di annullamento non definitiva, cioè ancora passibile di impugnazione da parte dell’ente interessato. E ciò nonostante siano ipotesi elencate tra i motivi di contestazione.
Come inviare la dichiarazione
Cambiano le modalità  di invio della dichiarazione per la contestazione della cartella, perché anche qui è intervenuto il legislatore. Attualmente i mezzi di invio sono ridotti a tre:
- trasmissione telematica attraverso il sito di Equitalia, con compilazione del modulo ed invio;
- trasmissione a mezzo e-mail agli indirizzi riportati nel fac-simile di modulo;
- consegna a mani presso uno sportello della sede Equitalia competente per la cartella.
La dichiarazione, oltre ad essere compilata secondo le indicazioni dell’agente della riscossione, deve essere corredata di tutti i necessari documenti, soprattutto di copia dei provvedimento che dimostrano l’infondatezza della cartella. Sul sito di Equitalia è comunque possibile reperire la relativa modulistica, completa di elenco allegati e di indirizzi suddivisi per zona di competenza.
Daniele
MI aspetto un altro articolo meno “avvocatese” e più “ignorantese”. Ho capito il 50% di quello scritto, ma solo perché lo conoscevo già . Non voglio criticare, ma vorrei capire meglio.
rocco
ennesima presa per i fondelli.
Praticamente devi prima vincere la causa….grazie al cavolo!
angelo
ciao,sono angelo, 2anni fa circa dopo essere stato chiamato da eqitalia sono stato costretto di rateizzare l’importo dovuto, non lavoro da piú di 2 anni e adesso faccio fatica a pagare. Posso chiedere la sospensione del pagamento ?
Salvatore Russo
Ciao Angelo,
la possibilità di sospendere la riscossione di quanto richiesto dall’agenzia delle entrata, indicato in questo articolo, non può essere applicato al tuo caso.
Quello che puoi fare è richiedere è una maggiore diluizione delle rate, sempre che tu non abbia chiesto già il massimo della rateizzazione che è di 120 rate.
Qui trovi tutte le informazioni
angelo
Grazie sig.. salvatore russo x l’informazione
Enrico
Ieri mi è stata notificata una cartella da equitalia relativa alla tassa di proprietà auto per l’anno 2008.Farò le mie ricerche sul pagamento effettuato.Chiedo comunque qual’è il termine di prescrizione??
Salvatore Russo
Ciao Enrico,
il bollo auto va in prescrizione tre anni successivi alla data ultima di pagamento, ovviamente in quest tre anni non devi aver ricevuto nessuna notifica.
daniela santi
buongiorno, ho ricevuto una cartella di pagamento per una multa del 12 maggio 2011 a cui avevo fatto ricorso il 7 luglio 2011 alla quale il prefetto aveva comunicato inamissibilita per RICORSO OLTRE I TERMINI malgrado fosse abbondantemente entro i 60 gg . All’epoca pero’ il mio avvocato non aveva dato seguito a tale comunicazione e ora mi so chiede un pagamento di molto maggiorato. posso fare ancora qualcosa? Grazie mille Daniela Santi
Sara Bolzani
Buongiorno Daniela,
ti consiglio di far valutare la situazione al tuo legale, visto che ne avevi già uno, per verificare se nella cartella e nella vicenda dell’impugnazione ci sia qualcosa che ti consente oggi di contestare il pagamento chiesto. Normalmente anche per impugnare la decisione del Prefetto ci sono dei termini precisi, che qui sono ampiamente trascorsi, ma non è escluso che un’esame della tua documentazione consenta di far emergere qualche particolarità di cui non sono a conoscenza. In bocca al lupo e fammi sapere.
Aldo
A me hanno appena chiesto soldi per una multa ed una tassa rifiuti per complessivi 500 euro,peccato che si tratti di cartelle degli anni 2003 e 2005,che mi risulti mai notificate – ma soprattutto ormai decadute:ciononostante mi hanno risposto di non poter sospendere l’attività di riscossione perchè avrei “risposto oltre i 60 giorni” (!),pur avendo risposto immediatamente,però mi dicono che inoltrano la mia comunicazione all’Ente….
Sara Bolzani
Ciao Aldo,
se le cartelle non ti sono mai state notificate con che mezzo ti hanno chiesto i pagamenti? La loro risposta si riferisce probabilmente ai termini delle cartelle che tu non hai mai ricevuto.
Toni
Mi è arrivata un intimazione di pagamento per € 13mila circa notificata il 19-11-2015 da parte di Equitalia, inerente una serie di cartelle esattoriali. Prontamente mi sono adoperato per farmi abilitare al cassetto fiscale per recuperare tutte le deleghe inerenti le contestazioni dell’Agenzia delle entrate, avute negli anni precedenti e trasmesse al mio commercialista insieme alle cartelle esattoriali emesse successivamente per farle sgravare. Nell’elenco figuravano anche cartelle vecchissime che pensavo fossero sgravate relative all’INPS anni 2001-2002-2003-2004 sempre regolarmente pagate. L’atto di intimazione riportava la sospensione legale entro 90gg e le vecchie motivazioni, allora ho contestato tutto con raccomandata del 12-02-2016 (in data odierna) allegando le deleghe di pagamento e le relative motivazioni entro i 90 giorni stampati sull’Atto ma oltre i 60 gg previsti dalla legge attuale.Che succede adesso? quale tempistica è in vigore per il mio ricorso? Vengo a sapere solo ora di questi nuovi termini ridotti.
Sara Bolzani
Ciao Toni,
quello che hai proposto non è un ricorso, è una sorta di richiesta ad Equitalia di rivalutare le sue pretese in base alla documentazione che fornisci. Il termine di 60 giorni è stato introdotto nell’ottobre 2015. Se però è la cartella che hai ricevuto a riportare il termine vecchio di 90 giorni si può sempre sostenere che l’errore non è imputabile a te. Tuttavia, la dichiarazione in questione, per essere valida ai fini di cui parlo nell’articolo, deve essere inviata con le modalità previste per legge, tra cui non è più compresa la raccomandata. Dunque non ti so dire se la tua dichiarazione sarà accettata come valida e tempestiva o se sarà considerata come semplice richiesta di riesame nel merito. In caso positivo, l’ente ha 220 giorni per risponderti e se non lo fa i debiti contestati sono annullati. Ciò però soltanto se la procedura è stata rispettata e se la tua contestazione rientra nei casi previsti per legge, quindi nel tuo caso rimane qualche dubbio.
ernesto
buonasera . ho ricevuto una intimazione di pagamento da Equitalia , di varie cartelle in vari anni in una unica soluzione , pena il fermo macchina . Insieme all’avvocato abbiamo registrato che l’80% delle cartelle sono prescritte e solo il 20 % ancora valide . La prescrizione è causata da Equitalia che ha tardato nei tempi di notifica . Considerato che il nuovo modello di sospensione non prevede per questo mio caso ,l’applicazione , volevo chiedere : in quale circostanza posso dimostrare la prescrizione delle suddette cartelle considerato che il fermo macchina sarebbe una stortura ? da pochi mesi sto già pagando una dilazione di una cartella legata ad un fermo macchina e visto che ho un valore ISEE molto basso mi chiedevo : è possibile subire 2 fermo macchina consecutivi pur dimostrando di non avere possibilità di pagare un’altra rata ? grazie per le eventuali risposte .
Sara Bolzani
Buongiorno,
il reddito purtroppo non vale a bloccare un fermo. Per la prescrizione, direi che occorre impugnare le cartelle prescritte. Nel frattempo, può provare comunque una richiesta di annullamento in autotutela, da farsi con raccomandata direttamente ad Equitalia. Se sceglie di tentare solo l’annullamento in autotutela, consideri che questo non vale ad interrompere il decorso dei termini prescritti per l’impugnazione delle cartelle. Sono comunque certa che il Collega che la assistite saprà spiegarle tutto con la massima chiarezza e darle l’assistenza che occorre. Un saluto.
stefano
Ciao Sara, se ci sei avrei bisogno di un tuo consiglio. Ho ricevuto in data odierna un’intimazione di pagamento di 5000 euro frutto di una serie di 8 cartelle non pagate.La piu’ recente cartella di riferimento e’ datata gennaio 2010,la piu’ vecchia ottobre2003.Oggi purtroppo non lavoro e non ho nulla intestato…cosa posso fare? Esistono i presupposti per la prescrizione? Grazie per l’attenzione…saluti
stefano
Ciao Sara, se ci sei volevo chiederti un consiglio, ho ricevuto in data odierna 11aprile 2016 una cartella di intimazione di pagamento da equitalia relativa ad 8 cartelle non pagate,la piu’ recente di queste e’ di gennaio 2010,la piu’ vecchia risale all’ottobre 2003. Oggi purtroppo non lavoro e non ho nulla intestato…cosa posso fare? Esiste la possibilita’ che le cartelle di riferimento siano andate in prescrizione’. Grazie per l’attenzione…saluti
Sara Bolzani
Ciao Stefano,
devi verificare la prescrizione sulle cartelle, controllando quando te le hanno notificate e quanti altri solleciti ti hanno fatto nel frattempo. Resta però il fatto che, nel frattempo, non hai impugnato le cartelle eventualmente prescritte. Puoi sempre tentare di eccepire l’annullamento in autotutela, scrivendo ad Equitalia via raccomandata a/r. L’alternativa è provare ad ottenere una rateizzazione dell’intero debito, andando a parlare direttamente con Equitalia. In bocca al lupo.
marianna
Salve, mi è arrivato il preavviso di fermo amministrativo, dovrei fare la dichiarazione entro 30 giorni per dimostrare che l’auto è un bene strumentale per l’attività che esercito. Esiste un modulo? Fac simile? a chi e come devo inviarla?
Vorrei anche sapere come fare la richiesta ad equitalia per fare accertare la regolarità dei ruoli agli enti creditori in modo da sospendere la cartella per 220 giorni. Esiste un modulo? A chi e come inviarla?
grazie mille
Sara Bolzani
Salve Marianna,
deve inviare un’istanza in cui chiede l’annullamento del fermo ad Equitalia, presso l’ufficio da cui le è stato inviato il preavviso. In tale istanza (che ritengo possa consegnare a mani) deve spiegare in che modo il veicolo è necessario per la sua attività . Inoltre, deve allegare i documenti che provano la strumentalità del bene (ad esempio, fattura di acquisto fatta come società , impresa o libera professionista, la prova che si tratta di bene ammortizzabile o già ammortizzato, ecc.). Può controllare sul sito Equitalia se esiste un fac simile.
Per quanto riguarda la sospensione, oggi si può ottenere solo ed esclusivamente in un numero ridotto di casi, non basta la semplice contestazione delle regolarità dei ruoli. Il fac simile lo trova sul sito Equitalia, da cui può anche spedire la richiesta. In alternativa, può inviarla via mail o consegnarla a mano. Trova comunque tutte le informazioni in merito all’interno del mio articolo. In bocca al lupo.
Andrea
Buon giorno, Equitalia mi ha fatto una notifica di pignoramento del mezzo (autovettura) per un’insieme di cartelle per un valore di € 3850 spese comprese.
io vanto un credito con la mia ex azienda (con regolare istanza del giudice nella procedura di concordato di continuità da pagare tra il 30/06/2016 e il 30/08/2016) pari a € 4125.
Chiedevo se c’era la possibilità di sospendere il pignoramento fino a tale periodo. Io attualmente sono disoccupato con assegno di disoccupazione e le precedenti rateizzazione non sono riuscito a pagarle.
Sara Bolzani
Salve Andrea,
le ragioni che mi esponi non rientrano purtroppo tra quelle per cui la sospensione può essere chiesta. Credo sia difficile fermare la procedura senza un’offerta di denaro immediata. Puoi provare ad avere un colloquio con un responsabile di Equitalia, oppure attendere il pagamento del concordato e poi provare a chiedere la rateizzazione, nella speranza che nel frattempo non abbiano proceduto.
gianluca
buongiorno, ho ricevuto cartella pagamento per tassa rifiuti del 2005 e 2006; in quel periodo il pagamento veniva fatto dall’amministratore per tutto il condominio; su 25 condomin questo sollecito è arrivato solo a 5 condomini.
La cartella era già arrivata nel 2010; l’amministratore di allora aveva detto di aver scritto al Comune di Milano settore TARSU
per comunicare che dovevano fare sgravio anche per i 5 condomini interessati.
ieri mi è arrivata la cartella dove si sollecita il pagamento entro 5 gionri dalla notifica.
cosa devo fare ??
purtroppo l’amministratore del tempo è morto ed il nuovo amministratore ha controllato le vecchie carte ma non ha trovato nulla.
grazie mille per la vostra attenzione.
Gianluca
Sara Bolzani
Ciao Gianluca,
mi pare strano che la tassa rifiuti venisse pagata dall’amministratore. In ogni caso, ti conviene cercare di procurarti la documentazione che ti consenta di capire se il pagamento a suo tempo fu fatto o meno. Se nei documenti del condominio non trovi nulla potresti provare con gli altri 5 condomini o anche con quelli che invece non hanno ricevuto alcun avviso, per verificare come venivano eseguiti i pagamenti.
Marina
Salve
Vorrei un’informazione..
Nel marzo 2016 ho ricevuto cartella equitalia relativa ad una multa di agosto 2013,da me regolarmente pagata
in forma ridotta (entro 5 giorni).
Dopo essermi informata ho richiesto annullamento della suddetta con modulo indicatomi dall’addetto del Comune,tutta la documentazione del caso,e inviata con raccomandata A:R:
Oggi mi vedo arrivare nuovamente una cartella Equitalia sempre per la stessa multa.
Ho contattato equitalia,che mi dice che essendo solo riscossori non possono fare nulla e dovrei rivolgermi all’Ente Creditore.
Ma per la legge di stabilita del 2013 e vero che dopo 220 giorni senza risposta il pagamento della suddetta decade)
Fermo restando che io l’ho regolarmente pagata?
PS: volevo allora fare richiesta di sospensione all’equitalia, ma ovviamente i termini sono decorsi..quindi che faccio?
Grazie per una sua risposta
Loredana
Salve Sara avrei bisogno di un consiglio per favore,a seguito di una cartella di equitalia riguardante pagamenti non effettuati all’ Ama per mia colpa, ho inviato a Equitalia un’istanza di autotutela pensando erroneamente che la somma indicata da pagare fosse sbagliata e quindi nell’istanza ho chiesto la sospensione, non inviando nessuna documentazione ma soltanto chiarendo che secondo me l’importo da pagare, anzi l’anno che indicavano era sbagliato. Ho ricevuto una risposta oltre i 220 giorni. Successivamente ho fatto ricorso al giudice di pace e sono in attesa che il giudice fissi la sentenza. Le chiedo ma i 220 giorni da quando decorrono dall’invio della istanza di autotutela o altro? E cosa mi consiglia? La ringrazio molto.
vanessa
ciao, ho ricevuto pignoramento del conto da equitalia servizi di riscossione spa per delle cartelle due delle quali però rientrano in un provvedimento di sospensiva avuto dalla commissione tributaria di taranto in un giudizio in cui si costituiva equitalia sud spa e che risulta ancora in decisione per il merito. come posso fare
andrea
…mi chiedo, ma la risposta dell’ente, che deve avvenire entro e non oltre 220, deve essere ben motivata e supportata da idonea documentazione o basta una risposta vaga?.
grazie
Orazio
A PROPOSITO DI PRESCRIZIONE CARTELLA ESATTORIALE…
Buonasera,
ho dimenticato di pagare la tassa automobilistica per l’anno 2010, di conseguenza, l’Uff. Tributi della Regione mi notifica il relativo atto di accertamento ed irrogazione sanzioni in data 21/11/2013 per omesso versamento Periodo Tributario Mag.2010-Apr.2011 . E fin qui tutto in ordine, in quanto, la notifica è avvenuta entro i tre anni prescrittivi, in considerazione che il termine decorre dal 1° Gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa è dovuta. Dunque, la prescrizione si è interrotta e riparte dal giorno successivo alla notifica, ovvero, dal 22/11/2013. Ma, di fatto, in data 20/12/2016 Equitalia mi notifica la cartella esattoriale del medesimo tributo oltre i costi accessori che conosciamo. Ebbene, credo che la famosa prescrizione sia avvenuta in data 22/11/2016. Pertanto, vorrei sapere, gentilmente, se i conti che ho fatto sono esatti, ammesso che Equitalia non abbia già notificato, prima di quella data, presso l’Ufficio Postale. Attendo una risposta prima di procedere per il ricorso.
Ringrazio anticipatamente.
Orazio
Sara Bolzani
Buonasera Orazio,
non posso darle una risposta certa perché dovrei vedere entrambe le cartelle, ma ti segnalo che la giurisprudenza distingue tra prescrizione del tributo, che è stata rispettata, e prescrizione della successiva cartella da rinnovare. Verifica questo prima di procedere.
Andrea
Salve, ho ricevuto un intimazione di pagamento da parte di equitalia per cartelle che controllando sono quasi tutte prescritte, volevo sapere quali sono i tempi per impugnare tale atto dato che se non faccio nulla queste riprendono vigore per anni……
Grazie
marco
Salve, ho ricevuto 2 cartelle relative a 2 multe che davano seguito a un fermo amministrativo del mio motoveicolo. Mi sono rivolto ad una associazione (di cui ometterò il nome) di consulenza tributaria. Tale associazione, dopo aver valutato le cartelle, mi confermava la possibilità di agire per diversi vizi di forma e di richiederne l’inesigibilità . Chiaramente tale associazione non mi tutelava a titolo gratuito. Ha quindi proceduto con la procedura di inesigibilità appellandosi (così risulterebbe dalla risposta di Equitalia) alla legge 228/2012 commi 527 535. Equitalia ha risposto entro i 220 giorni ma gli enti creditori no (a detta di questa associazione). I 220 giorni terminavano il 3 settembre 2016. dopo circa 3 mesi ho contattato questa associazione per sapere come dovevo procedere per rimuovere il fermo amministrativo sulla moto. Mi è stato risposto che avevano inviato le raccomandate A/R agli “enti impositori” per comunicare l’inesigibilità del debito ma che queste non avevano ancora risposto. all’incirca un mese fa ho avuto la stessa risposta; ci sono de ” tempi tecnici” che non hanno una scadenza stabilita per legge (come ad esempio i classici 30 giorni per rispondere ad una istanza, almeno così mi è stato detto). Ora la domanda; cosa posso fare io? davvero non ci sono tempi stabiliti per avere risposta? se tali “enti impositori” decidessero per puro “dispetto” di rispondere tra 3 o 4 anni la legge lo permette? e devo ritrovarmi bloccato con un veicolo per tanto tempo? L’unica soluzione prospettatami è quella di saldare lo stesso la cartella e dato l’iter di inesigibilità andato a buon fine, richiederne (quando??) il rimborso. Mi scuso per la lunghezza del post. Cordiali saluti.
antonio
ho ricevuto una cartella di equitalia ritirata da un vicino, sulla busta non è riportata la data di notifica ma solo un codice a barre sembrerebbe che sia stata consegnata da una agenzia privata e non dalle poste, agenzia, che io non sò chi sia, se dovessi contestare la data di notifica come faccio!? sono un pensionato sociale e percepisco 632 euro vorrei anche sapere se possono pignorarmi la pensione? il mio unico reddito! per il resto vivo in sottoscala con l’indispensabile niente di più! grazie.
Sara Bolzani
Ciao Antonio,
da quello che mi racconti, potresti contestare il fatto che eventualmente la notifica non sia stata fatta dalle poste (verifica se è effettivamente così). Per il resto dal tuo racconto non vedo altri elementi per contestare la notifica.