Il cosiddetto Decreto del Fare è un provvedimento varato nell’estate del 2013 dall’allora Governo Letta. Provvedimento che ha introdotto una serie di novità per i contribuenti e che viene ricordato soprattutto per la possibilità di dilazionare ulteriormente i pagamenti delle cartelle Equitalia. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha comportato questa norma soprattuto in materia fiscale ed edilizia.
Decreto del fare ed Equitalia: rate
Prima di questo decreto, il numero massimo di rate possibili per dilazionare un debito con Equitalia era pari a 72. Oggi invece è possibile raggiungere le 120 rate in casi particolari. Nel dettaglio si tratta di quei casi di comprovata difficoltà economica per cui difficilmente il debitore potrebbe onorare il proprio debito nei tempi imposti dalla legge. Si tratta di una concessione importante, visto che misurata in anni tale dilazione passa da 6 a 10.
Per quanto concerne le rate saltate che portano alla decadenza della dilazione, il Decreto del Fare ha sancito la possibilità di arrivare a 8, anche non consecutive.
Decreto del fare ed Equitalia: espropri e pignoramenti
Grazie al decreto in esame, è stato introdotto il cosiddetto “scudo anti-esproprio”. È stata infatti sancita l’impossibilità dell’esproprio dell’immobile a determinate condizioni che devono verificarsi contemporaneamente:
- deve trattarsi dell’unico immobile di proprietà del debitore;
- deve essere adibito ad abitazione principale del debitore stesso (deve vivere in quella casa);
- il debito con lo Stato deve essere inferiore a 120 mila euro (in precedenza il limite era di 20 mila euro);
- l’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali di lusso (A/8 e A/9), per intenderci ville e castelli.
In ogni caso, non si potrà attivare la sottrazione del bene prima dei sei mesi trascorsi dal momento dell’iscrizione dell’ipoteca.
Veniamo infine al pignoramento del quinto dello stipendio da parte dello Stato per il pagamento dei debiti. Il terzo pignorato, dunque il datore di lavoro, può ottemperare all’ordine di pagare il quinto dello stipendio direttamente al creditore, cioè lo Stato, entro 60 giorni (in precedenza il termine era 15 giorni). Il procedimento inoltre non viene esteso all’ultimo salario accreditato.
Decreto del Fare ed edilizia: ristrutturazioni
Il provvedimento in esame, ha introdotto nella legislazione italiana una nuova definizione di ristrutturazione edilizia. È diventato possibile avviare i lavori con la sola segnalazione certificata inizio attività , SCIA, anche nei casi in cui detta ristrutturazione edilizia vada a modifica la sagoma dell’edificio preesistente, salvo casi particolari come i vincoli paesaggistici.
In sostanza è anche possibile demolire e ricostruire un immobile, senza il cosiddetto “vincolo di sagoma”, ripetiamo fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
Decreto del Fare ed edilizia: agibilitÃ
Il Decreto del Fare ha introdotto il concetto di agibilità parziale. In sostanza il certificato di agibilità può essere rilasciato non soltanto per interi edifici ma anche per singole pozioni degli stessi. Tali porzioni però devono essere funzionalmente autonome e ciò presuppone che siano avvenuti tutti i necessari collaudi, anche delle parti comuni in modo da certificare puntualmente l’agibilità di parte dell’edificio. Insomma deve essere comunque parzialmente agibile l’intero stabile per ottenere l’agibilità di una porzione di esso.
Decreto sblocca Italia
Sempre in materia edilizia, è opportuno fare un cenno al decreto successivo a quello del Fare. Parliamo del Decreto sblocca Italia, varato nel 2014, che ha apportato numerose modifiche al Testo Unico dell’Edilizia. In particolare segnaliamo:
- semplificato l’avvio dei lavori per ristrutturazioni che non modifichino volumetria, parti strutturali e destinazione d’uso; anziché la SCIA, è possibile presentare la semplice comunicazione di inizio lavori, CIL;
- in caso di accertato interesse pubblico da parte del Consiglio comunale, è possibile derogare alle variazioni di destinazione d’uso;
- è possibile ottenere la proroga per i termini di inizio e fine lavori, con dimezzamento dei tempi di istruttoria.
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