Lavoratori impatriati: chi sono
La categoria dei lavoratori impatriati è stata definita dalla legge n.238/2010, emanata per introdurre una serie di incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. L’articolo 1 della legge specifica chi rientra nella categoria dei lavoratori impatriati e qual è lo scopo del provvedimento:
La presente legge intende contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell’Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post laurea all’estero e che decidono di fare rientro in Italia.
Per agevolare questi lavoratori, è stato messo a punto un regime fiscale agevolato che permette di ridurre la base imponibile ai fini Irpef per un periodo di cinque anni. La riduzione dell’imponibile sarà pari al:
- 30% del reddito percepito nel periodo d’imposta 2016;
- 50% del reddito percepito nei periodi d’imposta che vanno dal 2017 al 2020.
Sono interessati al regime agevolato tutti i lavoratori che ne fanno richiesta, purché abbiano fatto rientro in Italia entro il 31 dicembre 2015.
Come accedere al regime agevolato
Il regime agevolato riservato ai lavoratori impatriati è stato introdotto dall’articolo 16 del DL n.147/2015. La data entro la quale è possibile esercitare l’opzione per aderire alle agevolazioni è stata prorogata fino al 2 maggio. Per aderire è necessario presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro contenente:
- nome, cognome e data di nascita;
- codice fiscale;
- indirizzo di residenza.
Il lavoratore deve poi comunicare tempestivamente al datore di lavoro i cambi di residenza o di domicilio che avvengono durante il periodo di validità delle agevolazioni. Una cosa importante da sapere è che l’accesso al regime agevolato è irrevocabile: una volta presentata la richiesta non si può più cambiare idea.
Per l’anno d’imposta 2016 spetta al lavoratore indicare in dichiarazione dei redditi il reddito da lavoro dipendente calcolato considerando il 70% del totale percepito. A partire dal periodo d’imposta 2017 è il datore di lavoro a dover indicate, ai fini della dichiarazione, un reddito da lavoro dipendente pari al 50% del totale.
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