Conto in rosso e gli interessi bancari
Ti capita spesso di avere il conto in rosso? Non sempre la banca può richiederti gli interessi. Quest’ultima infatti non può più esigere interessi aggiuntivi non pattuiti con il cliente dopo che il conto è stato chiuso per volontà della banca stessa. Anche nel caso in cui si finisca in rosso per colpa di una terza persona, un delegato che ha gestito e operato dal nostro conto, la banca sarà obbligata a ricalcolare il credito, esclusi gli interessi maturati fino alla sentenza.
Lo scaglione temporale di scadenza degli interessi (trimestrali oppure semestrali) non influenzerà le procedure. Si applica infatti l’art. 1283 c.c sull’anatocismo, articolo che vieta la capitalizzazione degli interessi.
Cos’è l’anatocismo? Nel linguaggio delle banche il termine anatocismo è la produzione degli interessi che derivano da altri interessi su un capitale, che risultano produttivi anche se non pagati o scaduti.
La sentenza 1/2016 del Tribunale di Taranto ha trattato proprio il caso di un correntista che ha ricevuto un decreto ingiuntivo nel quale la banca gli imponeva di pagare una somma a saldo che era maturata su un conto in rosso intestato a lui.
Conto in rosso e interessi: il caso
Vediamo meglio come sono andate le cose. L’uomo aveva delegato la gestione del conto ad un terzo che ha fatto andare il conto in rosso. A questo punto la banca ha imposto la chiusura del conto, ma il correntista si è opposto ritenendo illegittima l’azione dell’istituto che oltre a notificare il saldo nel 2010 ha aggiunto anche costi vari come addebiti, spese e competenze maturate in seguito alla data in cui il conto è stato bloccato.
Il giudice pugliese che ha affrontato la questione dichiara che il correntista non contesta il saldo richiesto al momento della chiusura, ma proprio la cifra maturata in seguito alla chiusura dell’istituto di credito. In questo caso è applicabile l’articolo 1283 c.c sull’anatocismo che recita: “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
La decisione del giudice
Difatti nella somma totale richiesta si ritrovano delle spese non negoziate precedentemente per iscritto quindi, come confermato dalle consulenze tecniche, queste devono essere depennate dal saldo debitorio. La clausola originaria va considerata nulla perché giudicata come clausola anatocistica. Il correntista è obbligato però a pagare il saldo accertato dai consulenti tecnici unito agli interessi legali che sono maturati fino alla sentenza e alle spese di giudizio per due terzi.
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