L’assegno di mantenimento è la somma di denaro che dalla separazione in poi uno dei due coniugi versa mensilmente all’altro o ai figli. A deciderlo e a fissare l’importo può essere tanto il giudice quanto i coniugi stessi (a seconda del tipo di separazione o divorzio). Si tratta di una somma il cui importo varia sensibilmente in base alle situazioni.
Su questo istituto incidono le condizioni personali di chi è tenuto a versarlo, la situazione del coniuge che lo riceve e dei figli, l’orientamento del Tribunale presso cui viene dichiarato il divorzio o la separazione. Vediamo allora qualche elemento per valutare le somme e la loro revisione.
Assegno a tempo: nuove regole sull’assegno divorzile
In Parlamento è in discussione un’importante novità in materia di assegno divorzile (l’assegno che come vedremo in seguito, viene definito a seguito del divorzio effettivo): l’assegno sarà a tempo e si interromperà “nel caso di unione civile, nuove nozze o convivenza stabile” del coniuge che lo percepisce.
Il testo in discussione introduce inoltre l’obbligo a fornire tutta la documentazione necessaria a stabilire situazione reddituale e patrimoniale in modo da determinare un importo per l’assegno che sia veritiero per entrambe le parti, con la previsione di una sanzione pecuniaria nei confronti di chi si oppone a tale obbligo.
Si tratta di una proposta di legge che vede il favore di tutte le forze politiche in Parlamento e che passato il vaglio della Camera, approderà nel mese di aprile in Senato.
L’obiettivo dichiarato è quello di superare il solo criterio del “tenore di vita” sul quale, come vedremo nel seguito dell’articolo, hanno già operato diverse sentenze.
Assegno di mantenimento: quando e a chi spetta
Il presupposto che giustifica l’esistenza dell’assegno di mantenimento è il dovere di assistenza morale e materiale attribuito ai coniugi.
Il matrimonio fa sorgere in capo ad entrambi i coniugi doveri reciproci e verso i figli, così come spiegati negli articoli 143 e 147 del codice civile. Oltre a doveri “immateriali”, quali possono essere considerati quelli di educare ed istruire i figli e di offrire sostegno morale al proprio marito o alla propria moglie, esiste anche il dovere di contribuire, secondo le proprie possibilità, al sostegno economico della coppia e al mantenimento dei figli.
I doveri economici non vengono meno neppure quando il rapporto entra in crisi o addirittura (nel caso dei figli) si scioglie ed è proprio a questo che serve l’assegno di mantenimento.
Chiarito il quando, veniamo al chi. Il mantenimento può essere disposto in favore di:
- coniuge: spetta a quello dei due considerato economicamente più debole e che non abbia redditi propri in grado di consentirgli di essere autonomo;
- figli: spetta al coniuge presso cui sono collocati i figli minorenni o con disabilità, nonché ai figli anche maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Il mantenimento del coniuge
Il mantenimento del coniuge si giustifica con il fatto che rimane in piedi l’obbligo di sostegno materiale all’altro se ne ha bisogno.
Con la separazione personale (consensuale o giudiziale che sia), infatti, non si scioglie il vincolo derivante dal matrimonio. Rimane lo status giuridico di coniuge, fino a quando non si decide se procedere con il divorzio definitivo o con una riconciliazione. A venir meno sono solo alcuni doveri matrimoniali, come l’obbligo di fedeltà e di convivenza.
Il mantenimento di uno dei due coniugi a carico dell’altro può essere frutto di un accordo tra i due al momento della separazione (sia che si faccia una separazione consensuale davanti al tribunale, sia che si utilizzi il sistema stragiudiziale della convenzione di negoziazione assistita), oppure può essere oggetto della decisione del giudice. In questo caso, però, deve essere esplicitamente richiesto da uno dei due coniugi.
Per ottenere l’assegno di mantenimento per il coniuge occorre:
- non essere il coniuge a cui è addebitabile la separazione;
- non avere redditi propri o comunque averli insufficienti, senza che ciò sia dovuto ad una poca voglia di lavorare;
- che l’altro coniuge sia a sua volta economicamente in grado di contribuire al mantenimento;
- non avere intrapreso una convivenza con carattere di stabilità.
Assegno di mantenimento dopo il divorzio
Una volta sciolto il matrimonio con il divorzio, non si parla più di mantenimento, essendo venuto meno l’obbligo assistenza materiale, ma di assegno divorzile. Secondo la giurisprudenza, l’assegno divorzile ha natura sostanzialmente assistenziale, risponde cioè alle esigenze di aiuto di uno dei due coniugi.
La recente sentenza della Cassazione n. 11504 dell’11.05.2017 è stata lapidaria sul punto: il criterio principale per stabilire se questo tipo di assegno sia dovuto è la mancanza di autosufficienza del coniuge che lo richiede, da valutarsi in base ad ogni tipo di entrata o di proprietà, mobiliare ed immobiliare, nonché l’impossibilità di procurarsi questa autosufficienza.
Definitivamente bandito il criterio del mantenimento del tenore di vita, i giudici hanno chiarito che, soltanto qualora sia dimostrata la mancanza di autosufficienza, nel determinare l’entità dell’assegno divorzile potranno essere presi in considerazione anche elementi quali:
- le condizioni dei coniugi;
- le ragioni del divorzio;
- il contributo personale ed economico che ogni coniuge ha dato alla vita familiare ed alla formazione del patrimonio personale o comune durante il matrimonio;
- i redditi di entrambi;
- la durata del matrimonio.
Il mantenimento dei figli
È sempre il Codice Civile ad imporre ai coniugi separati o divorziati il dovere di sostentamento della prole. Il giudice (Cassazione civile, sentenza n. 785 del 20 gennaio 2012) ha ampia discrezionalità nel determinarne il modo, pur dovendo tenere in considerazione la situazione economica dei genitori, ma dando la precedenza alle esigenze del minore (Cassazione Civile, sentenza n. 15556 del 14 luglio 2011).
Al momento della separazione o del divorzio i figli vengono abitualmente affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, ma vengono collocati prevalentemente presso l’abitazione di uno solo di loro, che è di solito anche colui che riceve in assegnazione l’abitazione familiare.
Questo è il genitore a cui, mensilmente, viene corrisposta una somma a titolo di mantenimento dei figli, in considerazione del fatto che vi abita insieme e che proprio per questo sostiene spese maggiori dell’altro per mantenerli quotidianamente.
Oltre a questa somma ai genitori spetta la condivisione della spese straordinarie: sono le spese relative ai figli che eccedono la normalità, come una visita medica specialistica o una visita al museo fatta con la scuola.
In questo caso il costo viene anticipato dal genitore disponibile al momento dell’avvenimento (che spesso sarà quello collocatario) e poi ripartito per il 50% anche sull’altro genitore. Lo ripeto: le spese straordinarie sono un costo ulteriore rispetto all’assegno di mantenimento e non possono essere eliminate.
Calcolo dell’assegno di mantenimento
Si può calcolare a priori il valore dell’assegno di mantenimento? Non esiste un sistema o un programma in grado di fornire l’importo esatto del mantenimento che potresti essere chiamato a versare all’ex coniuge o ai figli, proprio perché la legge lascia libertà sia al giudice che ai coniugi di stimare gli importi giusti per la situazione.
Può però servirti sapere che gli elementi che vengono presi in considerazione dal tribunale per stabilire le somme dovute sono:
- il reddito dell’obbligato: chi deve versare il mantenimento deve infatti produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni o la certificazione ISEE. Vengono quindi conteggiati anche gli eventuali immobili posseduti, come pure l’esistenza di eventuali mutui, altre spese o persone a carico;
- il reddito dell’avente diritto: chi lo chiede per sé o per i figli deve comunque dimostrare la propria condizione economica e la propria possibilità di contribuire, conteggiando anche il fatto che l’eventuale casa famigliare sia rimasta nell’utilizzo di questo coniuge. L’assegno per mantenimento dei figli varia ovviamente in ragione del numero di questi;
- lo stile di vita abituale;
- le esigenze particolari dei figli.
Revisione dell’assegno di mantenimento
Che sia stato stabilito per accordo o con l’aiuto di un giudice, l’assegno di mantenimento non è scolpito nella pietra. Non resta immutabile e può essere rivisto al variare delle condizioni oggettive dei coniugi o dei figli.
Sono condizioni oggettive quelle che comportano variazioni della condizione personale ed economica dei coniugi (ad esempio un nuovo matrimonio, la nascita di un altro figlio, la perdita o il reperimento di un lavoro) o dei figli (ad esempio la raggiunta indipendenza economica con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o, viceversa, la perdita dell’occupazione).
Nel tempo i tribunali hanno dato risalto comunque all’età effettivamente raggiunta dal figlio, pur essendo chiaro che 18 anni non sono un limite automatico al dovere di mantenimento. Non deve infatti incentivarsi un mantenimento a vita, se non per ragioni oggettive e ineliminabili, come può essere una grave disabilità.
La revisione dell’assegno può essere richiesta al tribunale dalla parte interessata ad ottenerlo, sulla base della dimostrazione che vi è stato un cambiamento nelle condizioni predette.
Può essere anche oggetto di una convenzione di negoziazione, secondo la procedura stragiudiziale che è stata introdotta con il decreto legge 132/2014 poi trasformato in legge 162/2014. In questo caso, e purché vi sia la volontà comune di giungere ad un accordo, i coniugi o ex coniugi (la procedura è valida prima e dopo il divorzio) si fanno assistere dai propri legali e, stabilita la modalità di revisione, redigono un accordo scritto.
Assegno di mantenimento e nuova convivenza
Che cosa succede se il coniuge a cui è stato accordato l’assegno di mantenimento “si fa una nuova vita”? Quanto incide l’esito di questo nuovo rapporto sul diritto ad un mantenimento dal coniuge? A questa domanda ha dato risposta la giurisprudenza, in particolare la Cassazione con la sentenza n. 19345 del 2016.
La sentenza si è occupata del caso di una donna, separata dal marito, la quale richiedeva il ripristino dell’assegno di mantenimento dopo il naufragio della nuova relazione instaurata successivamente alla separazione. La Cassazione non ha avuto dubbi:
“la formazione di una famiglia di fatto, tutelata dall’art. 2 della Costituzione come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo, è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio del rapporto e, quindi, esclude ogni residua forma di solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale deve considerarsi definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile”.
Come si versa l’assegno di mantenimento
Non farti ingannare dal nome: ovviamente la cifra in questione può essere versata nel modo che si preferisce, normalmente con bonifico bancario, che è anche uno dei metodi consigliabili, perché tracciabile e dimostrabile in caso di contestazioni successive.
La cifra del mantenimento non resta immutata negli anni, ma, senza bisogno di rivedere l’accordo o il provvedimento del giudice, si aggiorna periodicamente secondo gli indici Istat.
Ricorda anche che la legge tutela l’avente diritto al mantenimento: il mancato rispetto dei versamenti dovuti può essere risolto con un pignoramento di beni mobili e somme (compreso lo stipendio) e perfino con un sequestro di beni.
Mantenimento dei figli: le novità
Di recente il Tribunale di Brindisi si è espresso con una sentenza innovativa: non più collocamento prevalente dei figli presso uno dei genitori, con diritto di visita all’altro, ma condivisione completa tra i coniugi.
Il tribunale ha così sancito il diritto dei figli a trascorrere ugual tempo in compagnia di entrambi i genitori, senza mettersi a contare i minuti di ciascuno, chiaramente. Inoltre i figli avrebbero diritto ad essere domiciliati presso entrambi i genitori, al di là della residenza anagrafica che resta dato più “formale”.
Secondo il Tribunale di Brindisi questo nuovo approccio dovrebbe portare all’eliminazione dell’assegno di mantenimento a carico di un genitore, lasciando soltanto la distinzione tra spese prevedibili e imprevedibili: le prime verrebbero sostenute interamente dall’uno o dall’altro genitore, mentre le seconde verrebbero divise tra i genitori in base alle loro possibilità economiche.
Resta da attendere e vedere se effettivamente questo orientamento prenderà piede ed otterrà l’avallo della Cassazione. Non è facile capirlo, visto che le ultime sentenze sembravano in di tutt’altro avviso, dando valore alla stabilità di vita dei figli ed evidenziando la necessità di evitare loro continui traslochi.
Assegno di mantenimento: prescrizione e Fondo di Solidarietà
L’assegno di mantenimento, come pure quello divorzile, è un diritto di credito imprescrittibile, cioè un diritto che, una volta stabilito dal giudice o dall’accordo, non viene mai meno anche se non è richiesto da chi lo deve incassare. Attenzione però: se il diritto è intoccabile, non lo sono le singole rate mensili dell’assegno, che infatti si prescrivono in 5 anni.
Oltre a tutelare tale diritto con pignoramenti e sequestri, è bene sapere che, grazie alla Legge di Stabilità 2016, è stato istituito un Fondo di Solidarietà statale destinato ai coniugi assegnatari del mantenimento ma che non ricevono l’assegno dall’ex coniuge e che si trovano per questo in situazioni di grave disagio economico.
Per poter accedere al Fondo occorre avere un indicatore ISEE uguale o inferiore ai 3.000 euro.
Massimiliano Chiani
A proposito della revisione suppongo che possa accadere che uno dei due coniugi al momento dell’accordo consensuale non sia a conoscenza delle proprietà immobiliari, terreni, quote societarie eccetera dell’altro. In questo caso sussistono i presupposti per richiedere la revisione dell’assegno di mantenimento perchè le condizioni economiche sono mutate o comunque diverse da quelle note al momento dell’accordo.
ANTONIO
Vorrei sapere se l’adeguamento Istat dell’assegno mantenimento figli può essere richiesto anche dopo 10 anni dalla prima corresponsione o decade il diritto. Grazie
Claudio
A mio avviso. Il vero pastrocchio lo crea l’articolo 156. In realtà una furbata del governo Italiano che scarica l’onere per l’assistenza di SUOI cittadini in difficolta economica (basso o assenza di redito) sulle spalle dell’EX coniuge economicamente “più forte” in molti casi trasformandolo in una nuova categoria di poveri nonostante abbiano un lavoro. Si evince anche dal presupposto illogico di conservare il solo dovere materiale dopo il divorzio.
Andrebbero riviste, nell’ottica evolutiva della società contemporanea, una parte delle normative che regolano le separazioni nel rispetto del principio fondante della nuova legge N.54 del 2006 sulla bi genitorialità.
Introduzione del redito di cittadinanza o forme di assistenza alla ricollocazione lavorativa.
Mantenimento diretto di eventuali figli, in misura prevalente, paritetico apporto e frequentazione.
Eliminazione del genitore collocatario.
Eliminazione dell’assegno divorzile.
Anna
Salve, mia figlia percepisce un assegno di mantenimento dal mio ex marito con sentenza da tribunale. Oggi sia io che lui abbiamo una nuova famiglia con figli, io contrarró matrimonio a breve e lui in previsione di questo ha richiesto una revisione dell assegno di mantenimento alla bambina. Premetto che il mio isee è molto basso in quanto sia io che il mio attuale compagno siamo disoccupati mentre lui è un operaio con stipendio fisso da circa 20 anni. Puó, sulla base della sola nascita dei suo figlio, richiedere la dimunuzione della quota che versa mensilmente a mia figlia? Posso sulla base del mio modello isee, non permetterglielo nonostante contrarró matrimonio la settimana prima della data prevista per l incontro in tribunale? Grazie
Sara Bolzani
Ciao Anna,
le modifiche all’assegno di mantenimento possono essere chieste se ci sono dei cambiamenti rispetto alla condizione iniziale. Qui cambiamenti ce ne sono, starà però al giudice valutare in che modo incidono. Certamente è utile (e richiesto dal giudice) che tu produca i documenti relativi alla tua condizione economica degli ultimi anni e lo stesso varrà per il tuo compagno. Dipende anche molto dall’importo attuale del mantenimento. In ogni caso rivolgiti al tuo legale di fiducia per farti assistere in maniera completa.
Anna
Aggiungo inoltre che quando abbiamo pattuito la cifra, circa 300€ lui pagava il mutuo della casa coniugale che in seguito io gli ho permesso di vendere e per la quale ne io ne mia figlia ha percepito un centesimo. Oggi lui ha contratto un nuovo mutuo per la nuova famiglia, possibile che io debba perdere o vedere ridursi, l unico benedicio che mia figlia ha dal padre?
Graziano
Buon giorno ho un problema abbastanza grande mando i denari per i figli alla madre e sono 4800 euri anno in più tutto quello che serve scuola gite libri e tutto quello che serve. Il problema è che quando faccio la dichiarazione dei redditi le spese non vengono riconosciute e quindi mi chiedo ulteriori soldi pari a 4000 euro che non ho e quindi sono costretto a non pagare affitto e altre cose tra un po’ mi cacceranno come posso fare grazie graziano
nicki
Due questioni :
1-Perchè devo riconoscere l’Istat sull’assegno divorzile , quando la mia pensione è immutabile da oltre 10 anni?
2-Perchè il giudice assegna il 50% della mia pensione alla ex , che ha una sua pensione , quando io devo aiutare il figlio, in partita IVA, sposato con due bimbi con il “resto” della mia pensione!!!!
Patrizia Bravo
Nel caso di una separazione dopo convivenza, e nel caso la colpa sia della madre che ha tradito durante la convivenza. In più la madre non rispetta le visite alla figlia ne i rispettivi giorni che dovrebbe stare con il padre, in più il padre e rimasto senza lavoro ma e costretto a pagare il mantenimento usando i soldi del padre e madre. Anche se i nonni non hanno il diritto di vedere la nipote a detta della madre, devono solo esborsare il denaro. Grazie
Dario lanzetti
Buongiorno se la mia situazione e’ cambiata negli anni a causa di rateizzazioni con l’agenzia delle entrate posso chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento?
Grazie
galli
sono galli sono pensionato e vorrei sapere come calcolare un quinto della mia pensione di 1044 euro mensili da versare alla mia ex moglie.è vero che si calcola sulla parte eccedente dopo avere tolto il minimo x vivere.grazie cordiali saluti