Con la rateizzazione Agenzia delle Entrate si possono frazionare i pagamenti di imposte o sanzioni versati in ritardo. A seconda del momento in cui si regolarizza la propria posizione e a seconda del tipo di versamento da fare, ci saranno condizioni diverse.
Vediamo in quali casi si può richiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate, a quanto ammontano le sanzioni per il ritardo, come fare il calcolo del ravvedimento operoso e in quali casi si decade dal beneficio.
Rateizzare con l’Agenzia delle Entrate: si può fare!
Hai dimenticato di pagare un’imposta? Il commercialista ti ha comunicato l’IRPEF da pagare, ma in quel momento non avevi denaro a sufficienza per onorare il tuo debito con il Fisco? Non preoccuparti.
Prima di arrivare alla famigerata cartella esattoriale bianca e blu, ci sono una serie di passaggi che puoi considerare per regolarizzare la tua posizione con l’Agenzia delle Entrate.
Ravvedimento operoso
Il primo passo da compiere, una volta saltata una scadenza, è quello del ravvedimento operoso. Si tratta della possibilità di pagare, entro un determinato lasso di tempo, con sanzioni minime rispetto all’omissione. Ecco nel dettaglio le sanzioni a seconda del lasso di tempo entro cui andrai a pagare:
- entro 14 giorni dal mancato versamento, 0,10% giornaliero;
- entro 30 giorni dal mancato versamento, sanzione ridotta dell’1,5%;
- entro 90 giorni dal mancato versamento, sanzione ridotta dell’1,67%;
- entro 1 anno dal mancato versamento, sanzione del 3,75%;
- entro 2 anni dal mancato versamento, sanzione del 4,2%;
- oltre 2 anni dal mancato versamento, sanzione del 5%.
Ovviamente a suddette sanzioni andranno applicati anche gli interessi di mora, determinati sulla base del tasso legale annuo. Gli interessi vanno conteggiati dal giorno successivo alla scadenza dell’imposta non versata.
La sanzione ordinaria pari al 30% verrà invece applicata in caso di comunicazione di un accertamento da parte del Fisco.
In sostanza puoi ravvederti in teoria senza limiti di tempo, con una sanzione massima del 5%, ma se il Fisco “si accorge” del mancato pagamento, scattano le procedure ordinarie.
Rateizzazione Agenzia Entrate: avviso bonario
Quando appunto il Fisco “si accorge” di un mancato pagamento oppure da controlli emerge una maggiore imposta da versare, che succede?
Il primo passaggio è quello dell’avviso bonario. Si tratta di una comunicazione da parte del Fisco che consente di mettersi in regola con una sanzione ridotta, pari al 10% in caso di irregolarità emerse da un controllo automatico e del 20% in caso di controllo formale delle dichiarazioni.
Nell’avviso bonario saranno indicati la maggiore imposta da versare, gli interessi e le sanzioni. In questo caso esiste anche l’opportunità di procedere con una richiesta di rateizzazione. In particolare è possibile ottenere:
- un massimo di 8 rate trimestrali per debiti inferiori a 5.000 euro;
- un massimo di 20 rate trimestrali per debiti superiori a 5.000 euro.
Il pagamento, la richiesta di rateizzazione oppure la contestazione dell’avviso, devono avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso stesso (90 giorni in caso di avvisi telematici).
Trascorso questo termine l’Agenzia delle Entrate procederà con l’iscrizione a ruolo del debito, in sostanza passerà la pratica ad Agenzia delle Entrate – Riscossione e riceverai una cartella esattoriale con sanzioni ordinarie e non più ridotte.
In caso di lieve inadempimento non perderai completamente il diritto a rateizzare il debito. Si parla di lieve inadempimento se si paga la rata in ritardo ma entro sette giorni dalla scadenza o se si paga in parte e la frazione non pagata è inferiore al 3% e a 10.000 euro. In questi casi l’iscrizione a ruolo riguarderà soltanto la parte di debito non pagata.
Richiesta rateizzazione Agenzia Entrate: istanza e decadenza
L’istanza di rateazione dell’avviso bonario può essere trasmessa in carta semplice all’Agenzia delle Entrate. L’ideale sarebbe di inviarla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando l’indirizzo presente nell’avviso bonario stesso. È poi possibile procedere con il calcolo online delle rate attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il diritto alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla sua comunicazione. Per le rate successive, invece, interviene l’istituto del ravvedimento operoso. In particolare è possibile pagare il ritardo una rata, regolarizzando il pagamento con un ravvedimento, entro la data di scadenza della rata successiva.
In caso di decadenza della rateizzazione il debito, come detto, finirà in cartella esattoriale. Se è questo il tuo caso, ti conviene leggere l’articolo sulla rateizzazione delle cartelle esattoriali.
lorena
scusate io ho tre cartelle che ho chiesto la rateizazzione tempo fa ma non riesco piu’ a pagare tutte e tre insieme in quanto l’importo e un po alto chiedo se si possono ragrupparle e chiedere una rateizazione piu piccola di importo e se si come posso fare grazie della risposta
bruno
alla scadenza dei 60 giorni per il pagamento f23 ufficio entrate territoriali non pago . Mi dicono che il nuovo ufficio riscossioni ex Equitalia la somma da versare reatizzando sarà maggiorata con il 30% di interessi e cosi ?
Luana Galanti
Ciao Lorena, puoi provare a chiedere una proroga della rateizzazione. Trovi la spiegazione in questo articolo: https://infonotizianews.it/equitalia/debiti-con-agenzia-delle-entrate-riscossione.
Vincenzo
Voglio pagare a rate.
paolo
Buongiorno ho dimenticato di pagare la 17 esima rata di una vecchia iva rateizzare. Sono passati 42 giorni dalla scadenza
Ed essendo anche l’ultima posso fare il ravvedimento? Grazie per la risposta
Marinella
Buongiorno io oggi sono andata in ufficio entrare a Salò,per un problema io avevo pagato la prima rata dopo 8/9 gg di ritardo dopo di questo ho pagato la seconda dopo 7 GG anche 2 rate senza problemi,oggi hanno risposto che mi terranno buoni solo due rate le altre 2 pagate in ritardo non me li calcolano,mi hanno calcolato ancora 6 rate da pagare,io pagavo 356€ F24, loro mi hanno fregato 700€ ,pos po sspsap dove posso ricuperare io quei soldi pagati,g grazi in anticipo