Per definire in dettaglio le regole da seguire nel caso di erogazione dell’assegno per il nucleo familiare per i membri dell’unione civile e per i conviventi, l’INPS ha pubblicato una circolare. La circolare rispetta quanto previsto dalla legge che ha istituito le unioni civili tra persone dello stesso sesso, secondo la quale tutti i provvedimenti che si riferiscono al matrimonio o ai coniugi si applicano anche alle persone che formano l’unione civile.
Assegni familiari per le unioni civili: i chiarimenti dell’INPS
Con una circolare apposita, l’INPS ha chiarito le regole che si applicano all’erogazione di assegni familiari e di altre misure di sostegno al reddito familiare nei casi di unione civile e convivenze.
La circolare INPS n.84/2017 tocca in particolare tre punti:
- l’individuazione del nucleo familiare in un’unione civile, anche nei casi in cui siano presenti uno o più figli nati da una precedente unione;
- gli effetti che ha sulle prestazioni familiari lo scioglimento dell’unione civile;
- il reddito da prendere a riferimento in caso di convivenza.
L’INPS puntualizza anche le condizioni per la concessione degli assegni per il congedo matrimoniale, chiarendo che il congedo di otto giorni spettante ai coniugi in caso di matrimonio spetta anche ai membri di un’unione civile.
Assegno per il nucleo familiare: come funziona per le unioni civili
L’INPS prende in considerazione tre casi:
- un nucleo familiare nel quale solo una delle due parti dell’unione civile ha una pensione erogata dall’INPS o ha un lavoro dipendente. Se solo una delle parti dell’unione civile ha un lavoro dipendente o una pensione, l’INPS riconosce il diritto a ricevere gli assegni familiari previsti per legge;
- un’unione civile nella quale sono presenti uno o più figli nati da un precedente legame. Ai figli vengono sempre riconosciuti i trattamenti previsti dalla legge su una delle due posizioni previdenziali dei genitori, indipendentemente dal fatto che uno dei due abbia poi formato un’unione civile. Nel caso in cui i genitori non fossero pensionati o lavoratori dipendenti, la creazione di un’unione con una persona con un lavoro dipendente o che percepisce una pensione INPS fa scattare il diritto a ricevere l’assegno per il nucleo familiare;
- un’unione civile nella quale sono presenti figli nati dopo l’unione civile. In questo caso l’assegno familiare è riconosciuto se il figlio è inserito all’interno del nucleo familiare.
In caso di interruzione dell’unione civile, agli eventuali assegni familiari erogati dall’INPS si applicano le norme del codice civile.
Nel caso dei conviventi, invece, per determinare il reddito complessivo rilevante per l’erogazione degli assegni per il nucleo familiare, l’INPS specifica che possono essere prese in considerazione solo le famiglie conviventi che hanno stipulato il contratto di convivenza previsto dalla legge Cirinnà . Nel contratto deve essere indicato con chiarezza qual è l’apporto economico di ciascuno al bilancio familiare.
Lascia un commento