La sospensione della riscossione, introdotta dalla legge di stabilità del 2013 e che permette al contribuente di mettere in evidenza l’inesigibilità di quanto richiesto, diventa ancora più accessibile, veloce e performante grazie al web.
Le “cartelle pazze” si annullano con un clic
Equitalia afferma che molto velocemente la problematica delle “cartelle pazze” può considerarsi storia vecchia, grazie soprattutto ai nuovi sistemi informatici. I problemi però si possono ancora verificare quando ci sono delle divergenze tra i dati forniti degli enti creditori e ciò che viene riportato nelle cartelle notificate al contribuente. Può capitare che questi dati non vengano aggiornati dall’ente creditore o semplicemente venga omessa la cancellazione del debito e quindi l’ente concessionario (es. Equitalia) procede all’invio di cartelle esattoriale. La sospensione della riscossione nasce proprio per ovviare a questa problematica, ma da oggi le cose si semplificano maggiormente grazie ad internet.
Sospensione della riscossione online
Dal 6 febbraio 2014 Equitalia offre ai cittadini la possibilità di inoltrare la documentazione necessaria alla richiesta della sospensione attraverso la compilazione di un modulo online. È possibile inviare una richiesta per volta, allegando per ogni domanda la documentazione di supporto e il tutto si può fare comodamente da casa. Il sistema telematico è una modalità integrativa: si potrà ancora presentare domanda di sospensione attraverso fax, email, raccomandata con ricevuta di ritorno e presso uno sportello Equitalia, che permetterà a molti contribuenti di risparmiare ore e ore di fila.
Una semplificazione, ormai necessaria, che richiede la stessa attenzione e cura della richiesta cartacea. Prima di procedere alla compilazione del form è opportuno procurarsi in formato .pdf i seguenti documenti:
- cartella di pagamento e/o altro atto della procedura cautelare ed esecutiva per il quale si vuole chiedere la sospensione;
- documentazione che giustifica la richiesta di sospensione (es. copia del pagamento, sospensione giudiziale o amministrativa, sentenza favorevole, etc);
- il documento di identità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 46 D.P.R.445/2000) per le persone giuridiche.
Inoltrata la domanda il sistema automaticamente vi inoltrerà una mail di conferma per attestare il corretto funzionamento del meccanismo. La mail di conferma è di tipologia “non pec” e per limitare problemi sull’invio/ricezione della mail Equitalia sconsiglia l’uso di una mail pec (posta elettronica certificata) per richiedere la sospensione. È importante verificate anche le restrizioni, eventualmente presenti, del gestore di casella elettronica sull’invio e/o ricezione. In ogni caso fate un controllo nella cartella Spam.
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