Dimissioni online
Le dimissioni vanno compilate e inviate online tramite il sito del Ministero del Lavoro. Per procedere con l’invio bisogna essere registrati a ClickLavoro ed essere in possesso del PIN INPS dispositivo.
Se ci sono entrambi i requisiti preliminari, il lavoratore può accedere al sito e compilare il modulo autonomamente.
Nel caso in cui non vi sia la possibilità di iscriversi a ClickLavoro o di ottenere il PIN dispositivo, le dimissioni possono essere inoltrate attraverso dei canali alternativi:
- patronato;
- organizzazione sindacale;
- ente bilaterale;
- commissioni di certificazione.
Nel caso in cui ci si affidi ad un soggetto abilitato, questo utilizzerà le proprie credenziali di accesso assumendosi la responsabilità dell’accertamento dell’identità della persona che richiede la trasmissione del modulo.
Il modulo compilato telematicamente verrà poi trasmesso al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro di competenza.
Con le stesse modalità sopra illustrate le dimissioni possono essere revocate entro 7 giorni dalla loro trasmissione.
Il modulo per le dimissioni
Il modulo, ecco un fac simile, è unico e vale sia per le dimissioni che per risoluzioni consensuali e revoca. Tra i dati da inserire citiamo:
- dati anagrafici del lavoratore;
- dati del datore;
- data di inizio rapporto;
- informazioni relative al tipo di rapporto di lavoro.
Questi dati peraltro sono precompilati nel caso in cui il rapporto di lavoro da cui il lavoro intende dimettersi ha avuto inizio dopo il 31 dicembre 2007. Dal 1° gennaio 2008 infatti è entrata in vigore la comunicazione telematica obbligatoria per i datori di lavoro.
Le nuovo modalità di comunicazione delle dimissioni sono entrate in vigore il 12 marzo 2016, non è più possibile dare le dimissioni con le vecchie regole.
Dimissioni: primi chiarimenti del Ministero
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 12 del 4 marzo 2016, ha fornito i primi chiarimenti operativi circa le nuove dimissioni.
In particolare ha definito chi è tenuto a seguire questa nuova procedura e chi è escluso. Le nuove modalità di comunicazione delle dimissioni, riguardano infatti i lavoratori subordinati del settore privato, mentre sono esclusi:
- lavoratori del pubblico impiego;
- lavoratori del settore marittimo;
- lavoratori che recedono dal contratto di lavoro nel corso del periodo di prova.
Per quanto concerne la procedura, molto diversa da quella precedente, il Ministero ha attivato un servizio di supporto. Sarà sufficiente porre i propri quesiti all’indirizzo mail dimissionivolontarie@lavoro.gov.it.
Dimissioni 2016: cambiano le regoleClick To Tweet
marco
buonasera, io ho presentato dimissioni volontari il 15.4.16 con decorrenza il 16.4.16 calcolando il preavviso di 20gg di calendario, l’ultimo giorno di lavoro sarebbe il 5 maggio, ma l’azienda mi contesta questo e mi dice che io dal 16 aprile sono a casa e mi trattiene il preavviso, ma io ho seguito alla lettera il contratto nazionale del commercio….perchè?????
Xeno
È ovvio che ti hanno trattenuto il preavviso! Dal 16 aprile al 5 maggio eri tenuto ad andare a lavorare regolarmente… il preavviso stipula che tu non puoi, nei giorni di preavviso, fare mutua e nemmeno fare dei giorni di ferie… il tuo datore di lavoro, giustamente, ti contesta il preavviso perché in quel lasso di tempo nn dai modo all’azienda di sostituirti a dovere perché li metti in difficoltà standotene a casa, pistola! 🙁
Roberta
Perché come decorrenza dovevi mettere 6/5!!
Esempio: l’azienda riceve le dimissioni del lavoratore in data 6 aprile 2016 e il lavoratore intende lavorare il periodo di preavviso che è pari per il suo livello d’inquadramento a 20 giorni di calendario. Il preavviso pertanto inizia a decorrere dal giorno successivo ovvero dal 7 aprile 2016 e si concluderà il 26 aprile 2016. La data che andrà conseguentemente riportata nel nuovo modulo di dimissione è il 27 aprile 2016 (primo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro). Da tale data iniziano a decorrere i 5 gg. per comunicare al Cpi le dimissioni del lavoratore (ovvero entro il successivo 1 maggio 2016).
Alberto
Bah!
Angela Salvatore
Buongiorno,
avrei bisogno di una gentile conferma circa i gg di preavviso per dimissioni volontarie, perchè con tutti i rinnovi non trovo informazioni coerenti.
Ho 15 anni di attività, contratto a tempo indeterminato CCNL 2° livello e devo terminare il 15/2/18
L’ufficio del personale mi dice che ho 45gg di preavviso e che nonostante a Natale chiudiamo l’azienda per 5gg lavorativi (oltre le festività), posso tranquillamente dare le dimissioni entro fine dicembre.
Attendo vostro gentile riscontro.
Grazie,
Angela
Diego
Buongiorno. Ho un contratto commercio di 5° livello. il 28 febbraio ho presentato le dimissioni con decorrenza 21 marzo. La nuova azienda mi ha successivamente chiesto di anticipare l’ingresso il 19 marzo. Essendo state presentate le dimissioni online, è possibile modificare solo la data di decorrenza o è obbligatorio revocarle e reinserirle? Questa domanda perchè la richiesta di anticipo dell’ingresso mi è stata fatta il 02 marzo, e da cosa leggo le dimissioni partirebbero in questo caso dal 16 marzo, rendendo nullo il periodo di preavviso, anzichè ridurlo ai 2 giorni di differenza
Fabio
Buongiorno, io ho un contratto metalmeccanico di 6° livello, h due mesi di preavviso da dare, nel caso in cui non riuscissi a rispettare i due mesi di preavviso, facendo solo un mese e mezzo, dovrei pagare l’indennità di mancato preavviso solo per i 15 gg restanti o per tutti e due i mesi?
Grazie
Michela Calculli
Ciao Fabio,
dovresti pagare l’indennità per i soli 15 giorni in cui non rispetti il preavviso. Ma il mio consiglio è quello di concordare il tutto con il vecchio o il nuovo datore di lavoro, in modo da limitare le perdite.