L’argomento è dei più attuali visto che i media parlano spesso di morti sul lavoro e che l’Ilo (Organizzazione Internazionale dal lavoro) nel 2003 ha costituito la Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul lavoro.
Ma cosa fare per garantire la sicurezza sul lavoro? Come capire se il tuo datore di lavoro si sta attenendo alla legge e soprattutto qual è la normativa in merito? Cerchiamo di capirne di più in questo articolo.
Sicurezza sul lavoro: definizione
Intanto, una premessa: con “sicurezza sul lavoro” si intendono tutte le misure che vengono adottate per rendere salubri e sicuri i posti di lavoro. Questo per evitare tutti i rischi che possono essere connessi a ogni attività lavorativa, per ridurre o eliminare il rischio di infortuni, ma anche di incidenti e, non da meno, l’insorgere di malattie professionali.
Per malattie professionali, in particolare, si intendono tutte quelle patologie connesse a un tipo di attività lavorativa e al suo esercizio. Si tratta di una malattia che spesso non arriva in modo irruento, ma agisce progressivamente e lentamente nel tempo, ma riguardo alla quale è chiaro che, se il lavoratore avesse svolto un’altra professione o se questa fosse stata svolta in un ambiente più salubre, non si sarebbe ammalato in quel modo.
Normativa sicurezza sul lavoro
Negli anni si sono succedute diverse norme che riguardano la sicurezza sul lavoro.
Intanto, è l’art. 2087 del Codice Civile a obbligare il datore di lavoro ad “adottare nell’esercizio dell’imprese le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. L’obbligo, dunque, del datore di lavoro si trova in primis nel Codice Civile e fa emergere 3 aspetti importanti:
- la particolarità del lavoro: ossia il fatto che la sicurezza riguarda tutti i rischi e i pericoli connessi a una specifica attività che magari preveda l’inalazione di sostante chimiche, il dovere usare macchinari particolari, un determinato abbigliamento e altro ancora. Va da sé che il lavoro di un insegnante è diverso da quello di un operaio edile, solo per fare un esempio, e l’articolo del Codice Civile lo mette in evidenza;
- l’esperienza: altro nodo fondamentale. Chi è esperto di quel lavoro, lo fa da anni, è più consapevole delle situazioni possibili di pericolo, magari anche in base agli eventi che si sono già verificati o per una formazione ad hoc durante gli anni;
- la tecnica: in questo caso si intende il progresso scientifico e tecnologico per garantire maggiore sicurezza al lavoratore. Per fare un esempio: utilizzare un modello di casco che magari è più performante o delle divise che sono ancora più adatte rispetto a prima a proteggere da incendi ecc…
Oltre all’articolo del Codice Civile citato sopra, prima di arrivare al Testo Unico della Sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008), ci sono altre fonti importanti:
- la Costituzione che parla di lavoro in più momenti: tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e della collettività (art. 32), tutela del lavoro in generale (art. 35) e precisando che qualsiasi iniziativa economica non può essere svolta in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana (art.41);
- articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) che parla di “tutela della salute e dell’integrità fisica” accennando all’importanza dei rappresentanti e al loro diritto di controllare l’applicazione delle norme per prevenire gli infortuni e le malattie professionali oltre a promuovere la ricerca, l’elaborazione e attuazione di tutte le misure idonee per tutelare la salute e integrità fisica.
- Carta Sociale Europea che risale al 1961: punta sull’importanza di dare ai lavoratori sicurezza e igiene sul luogo di lavoro.
Le legge sulla sicurezza sul lavoro 81/2008
Ma è con gli anni ’90 che si ha una svolta in materia di sicurezza del lavoro, quando viene recepita la normativa predisposta a livello europeo. In Italia, viene emanata la direttiva quadro 89/391 che porta poi alla famosa 626 del D.lgs del 19 settembre 1994. Questa legge, particolarmente conosciuta, accoglie alcuni “indirizzi” europei: la prevenzione con l’eliminazione dei rischi alla fonte, la ripartizione delle responsabilità , la consultazione, la partecipazione dei lavoratori ecc..
Ma il vero testo che unisce tutta la normativa è il Testo Unico della Sicurezza sul lavoro, conosciuto anche come D. Lgs. 81/2000.
306 articoli e più di 50 allegati tecnici che sono stati in seguito modificati dal D. Lgs. n.151/2015, ma che sostanzialmente disciplinano gli ambienti di lavoro e chi li occupa.
Il Testo elenca tutte le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale che vanno poi integrate con le misure di sicurezza previste, come accennavamo prima, per rischi specifici o settori di attività . Per esempio: l’uso di videoterminali, gli agenti fisici, cancerogeni ecc…
Il Testo Unico riguarda tutti i lavoratori
Tutte misure che, attenzione, vanno applicate sia nei confronti dei dipendenti, sia nei lavoratori autonomi o parasubordinati che stanno lavorando con l’azienda e in quel momento si trovano appunto al suo interno.
Le misure generali
Tra le misure generali, previste dal T.U. ci sono:
- valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza,
- eliminazione dei rischi o se non è possibile la riduzione di essi in relazione alle conoscenze di tipo tecnico
- sostituzione dei rischi alla fonte
- utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro,
- controllo sanitario dei lavoratori
- informazione e formazione adeguate per i lavoratori
- informazione e formazione adeguate per dirigenti e preposti
- informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- partecipazione e consultazione dei lavoratori
- partecipazione e consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e buone prassi.
Quello che si vede è che un grande ruolo hanno le attività di formazione, sia per i lavoratori che per le figure che si devono occupare della sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro.
Gli obblighi del datore di lavoro
La valutazione dei rischi: cos’è e perché è importante
Il Testo Unico ha in particolare introdotto il tema della valutazione dei rischi come “adempimento di assoluta centralità ”, così si legge nel testo, e che “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”.
Cosa si intende? Si tratta del rischio di stress da lavoro correlato che per esempio porta a situazione di mobbing o di burn out (sebbene non vengano, questi fenomeni, menzionati specificamente), così come di lavoratrici in stato di gravidanza e ancora rischi connessi alle differenze di genere, all’età , alla provenienza da altri Paesi.
Questo è un aspetto tutt’altro che trascurabile: se sei un lavoratore straniero o hai un collega che lo è che purtroppo non parla né capisce bene l’italiano, sappi che questo rischio deve essere considerato dal datore di lavoro che, per esempio, deve provvedere a tradurre le istruzioni nella tua lingua o quella del collega in questione, in modo che sia a conoscenza di tutto.
Connessa alla valutazione dei rischi c’è il documento di valutazione dei rischi (DVR) che deve per l’appunto formalizzare quanto si è appreso sul rischio connesso all’azienda e ai lavoratori.
Questo documento deve avere una data e deve contenere:
- la relazione sulla valutazione dei rischi, in cui vengano precisati i criteri usati per valutarla
l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione che vengono adottati; - l‘indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e i dispositivi di prevenzione attuati;
- il programma delle misure che dovranno migliorare nel tempo i livelli di sicurezza così come
le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, insieme ai ruoli all’interno dell’azienda di chi se ne deve occupare. Queste possono essere solo persone che hanno adeguate competenze e poteri. Va da sé che il semplice lavoratore non può fare nulla in merito; - l’indicazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e per le quali è richiesta capacità professionale, esperienza specifica, formazione adeguata e addestramento.
Documento di valutazione dei rischi: chi se occupa
Il DVR è sotto responsabilità diretta del datore di lavoro che non può esimersi. Questo non vuol dire che deve essere lui a redigerlo perché non è detto abbia le competenze ad hoc. Può rivolgersi a degli esperti, anzi il Testo Unico prevede che tale documento sia redatto in collaborazione con il Responsabile dell’SPP (Servizio di prevenzione e protezione), il medico competente (ove necessario) e con la consultazione del Rappresentante per la Sicurezza dei lavoratori (RLS).
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.151/2015, sono stati individuati, tramite un apposito decreto ministeriale, gli strumenti di supporto alla valutazione dei rischi, compresi quelli informatizzati sulla base del prototipo O.I.R.A. (Online Interactive Risk Assessment), al fine di aiutare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi presenti e nel predisporre il relativo documento. Inoltre l’Inail, con l’ausilio delle ASL, e tramite il coordinamento tecnico delle Regioni, ha predisposto strumenti tecnici e specialistici per ridurre il rischio.
Attenzione: la comunicazione degli obblighi, relativi alla sicurezza, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere data in maniera tempestiva anche quando ci sono aggiornamenti.
Il servizio di prevenzione e protezione
Lo abbiamo accennato prima, ma qui lo spieghiamo meglio: l’SSP ossia il servizio di prevenzione e protezione è previsto dal Testo Unico ed è costituito da persone, sistemi e mezzi, esterni o interni che hanno appunto l’obiettivo di fare prevenzione e proteggere dai rischi.
Nei confronti del datore di lavoro, ha un ruolo di supporto e deve essere coordinato da un rappresentante da lui designato. Con il responsabile del SPP e il datore di lavoro deve confrontarsi continuamente l’RLS, ossia il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
Se sei in un’azienda che ha fino a 15 dipendenti, di solito tale figura viene eletta direttamente dai lavoratori o viene individuata in un ambito territoriale o nel comparto produttivo. Se l’azienda è più grande, tale rappresentante viene designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentazioni sindacali, se appunto sono previste in quell’azienda.
I suoi compiti sono diversi, tra questi il fatto che venga consultato in modo preventivo riguardo alla valutazione dei rischi, che riceva le informazioni dai servizi di vigilanza, che possa accedere in tutti i luoghi dell’azienda dove si svolge il lavoro, il potere ricorre ad autorità competenti per segnalare se le misure adottate dal datore di lavoro non sono idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori.
Il ruolo del medico competente
La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente quando è previsto dalla legislazione e se il lavoratore svolge delle attività che possano metterlo in una situazione di rischio per la quale può non essere più idoneo. Questa sorveglianza può essere fatta solo dal medico competente e deve essere effettuata a spese del datore di lavoro.
Gli accertamenti possono essere preventivi, periodici o legati a particolari eventi come: cambio di mansione, oppure, periodi di malattia superiori a 60 giorni consecutivi. Al termine degli accertamenti e in base al loro esito, è il medico che deve valutare l’idoneità .
In caso di inidoneità parziale o totale del lavoratore, questo può essere spostato verso una mansione per lui più sostenibile.
Le sanzioni per i datori di lavoro
Cosa succede se il datore di lavoro non ottempera ai suoi doveri? Così come altri soggetti responsabili? Ci sono diversi tipi di illeciti, tra cui quelli penali come i reati di omicidio colposo e le lesioni personali corpose.
Nel primo caso è prevista la reclusione dai 2 ai 7 anni e nel secondo da 3 mesi a un anno o multa da 500 a 2mila euro. Le pene si inaspriscono se si è verificata la morte o la lesione di più persone.
L’inadempimento di obblighi di natura formale viene invece punito con sanzioni amministrative, le sanzioni vanno da da 2.192,00 a 4.384,00 euro.
Inoltre le sanzioni vengono distinte dal punto di vista della soggettività ossia di chi è responsabile di quello che è successo: datore di lavoro, dirigente, preposto ecc…
Più che però puntare sulle sanzioni, tramite la prescrizione per la violazione di carattere penale e la diffida per gli illeciti di natura amministrativa, si cerca di venire incontro al datore di lavoro e di dare alle aziende il tempo di mettersi in regola.
Sicurezza sul lavoro: gli obblighi dei lavoratori
Anche i lavoratori hanno degli obblighi, tra questi:
- collaborare con il datore di lavoro e osserva gli obblighi per la tutela e sicurezza sul lavoro
- rispettare le norme e le istruzioni che il datore di lavoro fornisce in materia di protezione
- usare in modo adeguato attrezzature, macchinari, sostanze tossiche, dispositivi di sicurezza, mezzi di trasporto
- non agire autonomamente in operazioni o manovre che comportano rischi
- partecipare ai programmi di formazione.
Anche il lavoratore può essere punito se appunto non rispetta tali obblighi con multe che vanno dai 50 ai 600 euro, ma questo succede raramente: di solito si procede con un richiamo o una segnalazione. Il Testo Unico comunque prevede che il ruolo del lavoratore sia particolarmente attivo, sempre ammesso che sia in condizioni di poterlo essere.
Hai domande o esperienze riguardo alla sicurezza sul tuo luogo di lavoro? Scrivi nei commenti.
Giuseppe Fucarino
Sono un sindacalista della CISL Funzione Pubblica, l’argomento di questo articolo è per noi particolarmente importante, non tutti i lavoratori hanno un indirizzo di posta elettronica, chiedo se è possibile, da parte nostra, stamparlo e diffonderlo in azienda ed in quale formato è consentito.
Se è già disponibile in un formato stampabile vi chiedo se è possibile riceverlo.
Vi ringrazio per l’attenzione e complimenti per la competenza e la professionalità dimostrata.
Saluti.
Fucarino
Giovanni Bizzaro
Ciao Giuseppe,
Ti ringraziamo per i complimenti relativi al nostro lavoro e, per quanto riguarda una versione stampabile dell’articolo, scrivimi a giovanni.bizzaro@6sicuro.it
Cristina Maccarrone
Grazie per i complimenti, ci fanno molto piacere e ci invitano a lavorare sempre meglio.
Cristina Maccarrone
Gabriele
Tutto molto chiaro e interessante, sono un ragazzo di 17 anni che frequenta un iti e quest’anno devo presentare una tesina per l’esame di terza e volevo farlo sulla sicurezza sul lavoro, Lei ha una idea su come presentare una tesina sull’argomento ? dovendo ovviamente suddividerla in vari punti e legarli tra di loro?
Grazie
Sara
Non si parla mai abbastanza di sicurezza sul lavoro, questo articolo riassume nel modo giusto tanti elementi fondamentali di questa tematica. Penso sia fondamentale porre l’accento sull’importanza della formazione dei lavoratori, soprattutto ora che tantissimi centri ed enti hanno deciso di proporre anche piattaforme di e-learning per risolvere problemi di tempo, denaro e spazio. Ormai tutti possono – e devono – prepararsi e aggiornarsi, in modo da lavorare con tranquillità e supportare nel modo giusto i propri colleghi.