Imposta sostitutiva: cosa cambia
L’imposta sostitutiva si applica nella misura così ridotta nel periodo d’imposta in cui l’attività inizia e nei quattro periodi successivi. Fondamentale requisito per poter usufruire appieno della totale agevolazione è quello della “novità dell’attività esercitata”.
Il precedente regime dei minimi, quello cioè in auge fino allo scorso 2015, rimarrà attivo e valido sino al completo esaurimento degli effetti. Il legislatore è così intervenuto rendendo questa misura governativa più “attraente” e più interessante.
Coloro i quali scelgono il regime forfettario, definiscono il reddito applicando ai ricavi un apposito coefficiente di redditività . Quest’ultimo si riferisci al codice ATECO ed è indicato nell’allegato n. 4 annesso alla legge n. 190/2014.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva
Come aiutare l’avvio di nuove imprese? Per il periodo d’imposta che va dall’apertura ai 4 mesi successivi, l’aliquota viene ridotta al 5%. Il tutto a condizione che:
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“nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività , il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
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l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
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qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti nell’art. 1, comma 54, legge n. 190/2014 che stabilisce determinate regole”.
Possono usufruire di questo “aiuto” non solo gli individui che intraprendono un’attività d’impresa in regime forfettario, ma anche i soggetti che, nel 2015, hanno avviato le suddette attività con lo stesso regime. In questo caso l’agevolazione risulta limitata agli ultimi 4 anni del quinquennio agevolato, in quanto hanno già potuto beneficiare, l’anno scorso, della riduzione di 1/3 del reddito imponibile.
Da segnalare il fatto che le perdite fiscali possono essere confrontate in diminuzione del reddito secondo le regole stabilite dal TUIR.
Dal punto di vista pratico, sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva e delle addizionali regionali, pari al 15% (ridotta per i primi cinque anni). Hai un’impresa familiare? L’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore. Infine, per il versamento, si applicano le regole dell’IRPEF con le stesse scadenze.
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