Ti è stata notificata una cartella di pagamento per un debito che non devi pagare? Puoi evitare di sborsare il denaro e sospendere i debiti con Agenzia delle Entrate. La procedura di sospensione ha dei tempi precisi e vale solo in determinati casi: vediamo quali.
Quando si possono sospendere i debiti con Agenzia delle Entrate
Può capitare che venga notificata una cartella esattoriale che, a causa di un errore o di altri motivi, non deve essere pagata. Se ritieni che la richiesta di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate sia infondata, puoi sospendere il debito.
La sospensione della cartella è possibile solo in determinati casi:
- nel caso in cui il debito sia prescritto o sia decaduto prima della notifica della cartella;
- quando l’ente creditore ha emesso un atto di sgravio nei confronti del debitore;
- quando l’ente creditore ha concesso una sospensione amministrativa del debito;
- se prima della notifica è intervenuta una sospensione giudiziale o è stata pronunciata una sentenza che ha annullato in tutto o in parte il debito;
- quando il debito è stato saldato prima della notifica della cartella.
Quando si realizza una di queste condizioni il credito diventa inesigibile e quindi chi ha ricevuto la cartella di pagamento ha il diritto di sospenderla, rivolgendosi all’ente di riscossione.
Entro quando presentare la richiesta di sospensione?
La richiesta di sospensione dei debiti con Agenzia delle Entrate – Riscossione va presentata entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale oppure dalla data di notifica di un atto cautelativo o esecutivo ordinato dall’ente creditore.
Per presentare l’istanza in cui si richiede la sospensione bisogna compilare il modulo SL1. Il modello va consegnato all’ente di riscossione, compilato con i dati anagrafici, con le informazioni identificative della cartella esattoriale e con la motivazione per la quale si domanda la sospensione della riscossione. Puoi consegnare la domanda in uno degli uffici territoriali di Agenzia delle Entrate – Riscossione oppure online.
Alla domanda vanno allegati anche tutti i documenti che dimostrano la fondatezza della propria richiesta. Ad esempio, la ricevuta del pagamento fatto nei confronti del creditore, la sentenza di sospensione emessa dal giudice oppure il provvedimento di sgravio emesso dall’ente che richiede il denaro.
I termini di comunicazione dell’esito della richiesta
Una volta ricevuta la richiesta di sospensione, Agenzia delle Entrate – Riscossione entro 10 giorni blocca la procedura di riscossione e comunica l’informazione all’ente che gli ha affidato il compito di recuperare il credito. A questo punto, l’ente ha 220 giorni di tempo per analizzare la domanda del debitore e decidere se rifiutarla e proseguire con la procedura di riscossione oppure se accettarla e annullare la cartella esattoriale.
Se la domanda viene rigettata, perché contiene degli errori o è infondata, non si può presentare una seconda richiesta di sospensione del debito.
La decisione dell’ente creditore viene comunicata sia al contribuente sia all’ente di riscossione. La risposta può essere consegnata tramite email, PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’annullamento d’ufficio del debito
Trascorsi i 220 giorni di tempo concessi all’ente creditore per fornire una risposta alla richiesta di sospensione, il debito viene annullato d’ufficio.
L’annullamento dopo i 220 giorni dalla data di presentazione della richiesta di sospensione dei debiti con Agenzia delle Entrate avviene solo nei casi per i quali la legge prevede la possibilità di richiedere la sospensione. In tutti gli altri casi la procedura di riscossione prosegue normalmente.
Le sanzioni in caso di false dichiarazioni
La legge non solo ha previsto il divieto di presentare più di una richiesta di sospensione (ci sarebbe il rischio che il debitore presenti continue domande di sospensione per allungare i termini per il recupero del credito), ma ha anche previsto delle sanzioni in caso di false dichiarazioni.
Nel caso in cui la richiesta di sospensione dei debiti con Agenzia delle Entrate contenga informazioni false, oltre alla rilevanza penale del fatto, il debitore deve pagare una sanzione amministrativa che va da un minimo del 100% a un massimo del 200% del debito. In ogni caso, la sanzione non può essere meno di 258 euro.
Massimo Maffei
Buona sera nel mio cassetto fiscale sono presenti alcune cartelle con la dicitura “Presente sospensione” fin dalla fine del 2015. Sono dunque trascorsi molto piu dei 220 gg richiesti ma nessuno le cancella. Come mi debbo comportare?
Luana Galanti
Buonasera Massimo, se la sospensione è stata richiesta per uno dei motivi indicati dall’Agenzia delle Entrate, cioè “prescrizione o decadenza intervenute prima della consegna del ruolo, provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, pagamento effettuato prima della consegna del ruolo”, trascorsi i 220 giorni il debito è annullato.