Quando arriva una delle temibili cartelle pazze Equitalia, si prova un senso di smarrimento iniziale nel vedere quella famigerata busta bianca e azzurra, arrivando così fatidica domanda: adesso cosa faccio? Ecco una mini guida su come comportarsi in questi casi.
Cartelle pazze Equitalia: cosa sono?
Le cosiddette cartelle pazze Equitalia non sono altro che normali cartelle esattoriali che però contengono la pretesa di pagamento di un debito che per il contribuente non esiste. I casi possono essere tre:
- debiti già pagati, per i quali è comunque partita la cartella;
- debiti esistenti, ma caduti in prescrizione;
- debiti inesistenti generati per errore.
Cartelle pazze Equitalia: come difendersi
Un comportamento corretto da porre in essere sempre, e non soltanto nei casi sopra citati, è quello di verificare la reale esistenza del debito (magari ricorrendo all’assistenza di CAF o commercialisti, nei casi più complessi). La prima difesa infatti è l’essere ben informati sulla propria posizione debitoria, in modo da essere certi che l’importo richiesto sia dovuto e da non pagare dei debiti inesistenti.
La sospensione delle cartelle pazze Equitalia
Una volta effettuate le verifiche del caso è necessario, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, fare istanza di sospensione della stessa.
L’istanza di sospensione fa partire le verifiche di Equitalia o dell’ente creditore per il quale Equitalia stessa agisce, in modo da accertare se la pretesa di pagamento sia legittima o meno. La richiesta di sospensione può essere fatta recandosi fisicamente presso gli sportelli di Equitalia (richiedendo direttamente lì il modulo oppure scaricandolo online) oppure sul sito dell’ente di riscossione.
La richiesta di sospensione può essere inoltrata direttamente ad Equitalia soltanto in alcuni casi specifici che l’ente stesso elenca
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale Equitalia non ha preso parte.
In tutti gli altri casi bisognerà rivolgersi all’ente creditore e seguirne le relative istruzioni per la richiesta di sospensione.
Annullamento delle cartelle pazze Equitalia
La richiesta di annullamento, in termini tecnici sgravio, si fa come detto all’ente creditore. Ad esempio se la cartella riguarda un debito IRPEF, ci si rivolgerà all’Agenzia delle Entrate, se parliamo di una multa, bisognerà recarsi presso il Comune, e via dicendo.
Nel caso in cui la richiesta di annullamento venga accolta, sarà l’ente creditore stesso a comunicare l’esito ad Equitalia, in modo da eliminare la cartella e il relativo debito.
Ricorso giudiziale
Nel caso in cui si ottenga una risposta negativa da parte di Equitalia o dell’ente creditore, si può procedere per via giudiziale. Inutile dire che si tratta dell’iter più lungo e tortuoso per ottenere l’annullamento della pretesa. Il ricorso va fatto entro 60 giorni dalla risposta negativa.
220 giorni Equitalia
220 è il numero di giorni necessari affinché il debito in cartella possa essere considerato come annullato. Se infatti a seguito di istanza di sospensione non si riceve alcuna risposta da Equitalia o dall’ente creditore, il debito è annullato direttamente e non è necessario fare nient’altro.
Hai esperienze di cartelle pazze? Raccontaci come hai risolto il problema.
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