Il 4 maggio 2017 la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge n. 3785, che tratta di “Modifiche agli articoli 52 e 59 del codice penale in materia di legittima difesa”. La riforma sposterebbe il limite di ciò che è possibile fare per difendersi da un’aggressione senza rischiare di essere puniti come delinquenti.
La proposta di riforma, che è al vaglio del Senato, è per ora passata alla storia come il provvedimento che autorizza le sparatorie notturne. Ma è davvero questo che dice la legge? Lo vediamo insieme.
Cosa si intende per legittima difesa
L’art. 52 del codice penale, al primo comma, definisce la legittima difesa, ovvero quando e come è legittimo reagire ad un’aggressione:
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”
Quindi, per parlare di legittima difesa, occorrono:
- l’esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui);
- la necessità della difesa;
- l’attualità del pericolo;
- l’ingiustizia dell’offesa;
- il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.
Il secondo e terzo comma dell’articolo, che furono introdotti dalla legge 59 del 2006, allargano il campo dell’azione: in caso di violazione di domicilio, anche quando questa riguarda il luogo in cui si esercita l’attività professionale, commerciale o imprenditoriale, è legittima difesa se si utilizza un’arma, legittimamente detenuta, o ogni altro strumento per difendere la propria o altrui incolumità fisica, oppure per difendere dei beni. Se si agisce in difesa dei beni occorre anche che l’aggressore non abbia apertamente desistito e che vi sia il pericolo attuale di aggressione.
In sintesi: sparare alle spalle del ladro che sta scappando con la refurtiva non è legittima difesa. Da ricordare anche l’art. 2, comma 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il quale ammette che si possa togliere la vita ad una persona, quando questa aggredisce, soltanto se questo comportamento risulti “assolutamente necessario” per respingere una violenza illegittima in corso contro una persona e non una mera aggressione al patrimonio.
Articolo 52 del Codice Penale
Per completezza di informazione ti riportiamo integralmente l’articolo 52 in merito alla legittima difesa:
“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa (primo comma). Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione (secondo comma). La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale (terzo comma).”
Dalla legittima difesa all’eccesso colposo
Quando si superano i limiti posti dall’art. 52 del codice penale si ricade in un caso di eccesso colposo di legittima difesa: chi reagisce all’aggressione non ha intenzione di commettere un reato, ma di fatto va oltre ciò che era necessario per difendersi nella situazione concreta, magari perché ha sbagliato a valutare la gravità della situazione o le intenzioni dell’aggressore.
In questo caso, il delitto eventualmente commesso credendo di difendersi (ad esempio, omicidio) viene valutato come colposo, cioè commesso non intenzionalmente e quindi punito meno severamente. Inoltre, per l’art. 59 c.p., se il colpevole di eccesso colposo di legittima difesa credeva per errore che ci fossero delle circostanze di esclusione della pena, queste vengono valutate a suo favore.
C’è quindi un trattamento più mite per chi commette un eccesso colposo di legittima difesa. Si tiene evidentemente conto della particolare situazione di stress e paura in cui si trova chi viene aggredito.
La riforma della legittima difesa: cosa cambia
La proposta di legge ora all’esame del Senato interviene in questo quadro, aumentando le ipotesi in cui si può parlare di legittima difesa. Quindi, in caso di violazione del domicilio (art. 52, comma 2 c.p.) non è punibile:
- la reazione ad un’aggressione commessa in tempo di notte;
- la reazione a seguito dell’introduzione nel domicilio con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno.
Inoltre, con modifica dell’art. 59 c.p., in caso di eccesso di legittima difesa sarebbe sempre esclusa la colpa di chi, all’interno del proprio domicilio e con un’arma legittimamente detenuta, reagisce ad un’aggressione se sussistono tutte e due le seguenti condizioni:
- se l’errore è conseguenza di un grave turbamento psichico causato dalla persona contro cui è diretta la reazione;
- se detta reazione avviene in situazioni che comportano un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale.
Infine la proposta prevede anche che le spese legali e processuali di chi viene riconosciuto non punibile per legittima difesa o stato di necessità siano poste a carico dello Stato.
Difesa personale e licenza di porto d’armi
A giudicare da film e notizie di cronaca, pare che negli Stati Uniti siano parecchi i cittadini che possiedono un’arma da fuoco, pistola o altro, per difesa personale. In Italia è possibile avere un arma per ragioni di difesa personale?
La risposta è positiva, ma occorre avere la licenza di porto d’armi, che viene concessa a chi rispetta le seguenti condizioni:
- il richiedente la licenza deve essere maggiorenne;
- il richiedente deve avere una valida ragione, che va motivata, per avere necessità della licenza;
- occorre presentare un modulo, che si trova anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, e che può essere consegnato in questi uffici a mano, per raccomandata o per via telematica con modalità che assicurino la consegna.
La licenza viene rilasciata dal Prefetto, ha validità per un anno e consente di portare l’arma anche al di fuori della propria abitazione.
Legittima difesa o Far West?
La proposta approvata dalla Camera ha suscitato non poche polemiche, al punto che ne è stata subito sollecitata una revisione. Da un lato è stata ridicolizzata, per quella previsione di aggressione “in tempo di notte“, che a molti ha fatto pensare ad una sorta di cartellino da timbrare per poter sparare in serenità al topo di appartamento. Dall’altro ha fatto nascere la paura di una legittima difesa troppo ampia, che faccia aumentare e non diminuire il numero di reati commessi.
Non è facile né forse indispensabile individuare ora i limiti di questa riforma, visto che, è bene ricordarlo, per il momento è una proposta in corso di approvazione. Certamente il richiamo all’orario notturno era un tentativo, forse maldestro, di inquadrare una situazione in cui l’aggressione viene vissuta come più allarmante. Chi di noi non si sente più vulnerabile e allarmato quando è buio? I fraintendimenti sono però dietro l’angolo.
In conclusione, il desiderio di rispondere allo sdegno pubblico, di fronte a noti fatti di cronaca in cui l’aggredito finisce per essere l’unico processato, non è forse il motore migliore per una riforma.
Una sola certezza rimane: per quanto dettagliato, nessun articolo di legge potrà mai descrivere e prevedere tutti i casi di reazione di difesa legittima. Questo compito, al di là di ogni vincolo di orario, rimarrà ancora affidato alla giurisprudenza.
Vitaliano
Se si vuole ripulire la legittima difesa da tutte le idiozie che ora contiene l’unica strada è toglierne il giudizio alla magistratura, deve diventare un fatto automatico, in caso contrario i magistrati troveranno sempre qualche cavillo per castigare la vittima che si difende e favorire il criminale.
Altra cosa assurda è non considerare anche la fedina penale ed i precedenti dell’eventuale criminale che viene ucciso. Poi rimane tutta irrisolta la questione di permettere alle forze dell’ordine di usare le armi quando le parole non bastano.
rolly
la legittima difesa viene attuata in determinate circostanze in cui l’incolumità della persona viene messa a rischio
qui si tratta di ragionare non con le solite retoriche inconcludenti dei politici o di chi applica la legge senza capire
la situazione reale che vive la persona aggredita in quei pochi minuti anzi secondi una persona deve mettere in atto
un tentativo di difesa per poter proteggere la propria incolumità e quella delle persone care quindi non ha il tempo di ragionare
sugli effetti qui e istinto di sopravvivenza Mi chiedo se i burocrati legislatori tengano conto di tutto ciò se i falsi buonisti ,e tutta quella tribù che grida attenzione al far west al giustizialismo personale mi auguro che un giorno subiscano un’aggressione
da essere loro i bersagli di violenza da parte di uno di quei malavitosi che proprio grazie alle leggi italiane al buonismo da idioti nel nome dell’integrazione e di tutte le stronzate che fanno di questo paese il paese degli impuniti
Andrea
Non è questione di far west. Se uno entra in una mia proprietà (casa, negozio, giardino, cantina) senza essere invitato, sono legittimato a pensare che lo stia facendo per offendere (rubare, compiere atti di violenza, etc).
Ed è altrettanto legittimo supporre che chi viola la mia proprietà lo faccia sentendosi superiore alla possibile reazione che potrebbe incontrare (energumeno, persona armata, gruppo di persone).
Questo è ciò che viene spontaneo pensare quando si è “aggrediti” all’interno della propria proprietà che, inconsciamente, rappresenta il nostro “luogo sicuro”.
E per questo motivo dovrebbe essere lecito ricorrere a qualunque metodo per difendere i propri beni e le persone che vi abitano.
Quando uno si trova un intruso in casa, magari mentre nell’altra stanza ci sono i figli piccoli, si deve preoccupare che la propria difesa sarà eccessiva? Verificare quanto è grosso l’intruso? Aspettare che tiri fuori un’arma per reagire in maniera “proporzionata all’offesa”?
Ma siamo seri, per favore: evidentemente chi ha scritto tali norme non si è mai trovato nella necessità di applicarle.
La priorità del cittadino dovrebbe essere quella di difendere sé stesso, la propria famiglia e la proprietà, non quella di valutare quale sia il grado di pericolosità potenzialmente rappresentato dall’aggressore.
MARIO
IO PENSO CHE SE UN ENERGUMANO SI INTRODUCE DI GIORNO O DI NOTTE DENTRO LE MURA DELLA TUA CASA PER RUBARE O PER MOTIVI PIU’ ABIETTI HAI TUTTO IL DIRITTO DI AMMAZZARLO DI FRONTE O DI RETRO.