negoziazione assistita Novità in ambito di contenziosi Rc auto. Per ridurre l'arretrato nei processi civili (sono almeno 64 mila le liti l'anno), il 13 settembre è entrato in vigore il decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014). Molti i provvedimenti introdotti tra cui la procedura di "negoziazione assistita" da un avvocato (art. 2).

Di cosa si tratta?

È un  accordo mediante il quale le parti  convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati. La negoziazione assistita è redatta in forma scritta (a pena di nullità) ed è conclusa con l’assistenza di un avvocato (iscritti all’albo anche ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96).

Cosa deve contenere la convenzione?

La convenzione deve precisare:
  • il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura (che non può essere inferiore a un mese);
  • l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

Improcedibilità

L’improcedibilità (art. 3) non si applica nei seguenti casi:
  • procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
  • procedimenti di CTU preventiva ex art. 696bis del codice di procedura civile
  • procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
  • procedimenti in camera di consiglio;
  • nell’azione civile esercitata nel processo penale.

Fasi

Il soggetto che intende intraprendere un'azione attraverso il suo legale invita la controparte a stipulare una negoziazione assistita. Quest'ultima deve contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato  dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642,  I comma, del codice di procedura civile. La controparte ha tre possibili strade:
  • rifiutare l'invito;
  • non aderire all'invito;
  • aderire.
Se si raggiunge un accordo questo ha titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

"Negoziazione assistita" e Rc auto

Riteniamo che la norma introdotta per quello che concerne RC auto sia di dubbia utilizzabilità, poiché l’invito del danneggiato alla negoziazione assistita rischia di diventare solo un'altra delle formalità da espletare. Nel nostro ordinamento esiste già una disciplina speciale che impone alle parti coinvolte in un sinistro stradale (il danneggiato e l'assicuratore del responsabile civile) di svolgere una procedura ben regolamentata a livello normativo e per di più esercitata sotto controllo di una pubblica autorità (l'Ivass). Le compagnie assicurative infatti incaricano i legali, retribuendoli, per partecipare alle trattative che sono state già condotte dai liquidatori. Pertanto se la disciplina normativa fosse convertita anche nella materia dell'RC auto la vittima di un sinistro stradale si troverebbe a dover assolvere a una serie davvero lunga e articolata di procedure obbligatorie o codificate, quali:
  • la procedura di risarcimento ordinaria per lesioni di non lieve entità (art. 148 del codice delle assicurazioni);
  • la procedura di risarcimento diretto per danni materiali e lesioni di non lieve entità (ex artt. 149 e 150 del codice delle assicurazioni);
  • la procedura di mediazione facoltativa (D.Lgs. 28/2010);
  • la negoziazione assistita obbligatoria (ex artt. 2 e 3 del DL 132/2014);
  • il giudizio di primo grado;
  • il giudizio d'appello;
  • il ricorso per cassazione.