Tempi e modalità di accesso alla settima salvaguardia
L’INPS, con la circolare n. 1/2016 dell’8 gennaio 2016, illustra tempi e modalità di accesso alla settima salvaguardia, ricalcando nella sostanza le indicazioni fornite per la sesta.
Gli esodati interessati alla settima salvaguardia, così come definito dalla Legge di Stabilità , hanno tempo per presentare l’istanza di accesso entro e non oltre il 1° marzo 2016.La domanda può essere inoltrata direttamente online sul sito dell’INPS, utilizzando l’apposito PIN.
Nel portale dell’Istituto di Previdenza è stato inserito il modello di domanda utile a tutte le categorie di lavoratori, siano essi pubblici o privati. Il modello si trova sotto la voce “Verifica del diritto a pensione da salvaguardia legge 208/2015”.
Riforma delle pensioni e settima salvaguardia: gli aventi diritto
I lavoratori coinvolti sono 26.300 e possono accedere alla pensione con le regole previgenti la riforma delle pensioni del 2011.
Vediamo in dettaglio chi sono i soggetti che possono inoltrare la domanda di accesso alla settima salvaguardia:
- 6.300 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile;
- 9.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- 6.000 lavoratori cessati tra il 1°gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012;
- 2.000 lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave;
- 3.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato.
I soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo per assistere figli con disabilità grave e con contratto a tempo determinato, sono tenuti a presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, sempre entro il 1° marzo 2016.
Questi lavoratori possono comunque fare istanza, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro, anche all’INPS online, direttamente o tramite patronato.
Lascia un commento