Forse non lo sai, ma ogni volta che acquisti un prodotto – che sia online o in un negozio fisico – acquisisci dei diritti che sono appunto legati al tuo ruolo di acquirente e soprattutto di consumatore. Questo grazie al Codice del Consumo, conosciuto anche come “Codice dei Consumatori”. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.
Codice del Consumo: a cosa serve
Si tratta di un insieme di regole che sono entrate in vigore con il Decreto Lesiglativo del 6 settembre 2005 n.206 per riordinare la normativa fino a quel momento vigente, a tutela del consumatore. In totale 170 articoli (erano 140 originariamente) frutto del lavoro di una commissione istituita apposta dal Ministero dello Sviluppo economico, con la delega contenuta nell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229.
Il Codice del Consumo regola le diverse situazioni in cui i consumatori si possono imbattere e riguarda la pubblicità così come il marketing aggressivo, l’acquisto su Internet, il credito al consumo, le vacanze e tanto altro. Il Codice del Consumo è suddiviso in 6 parti:
- la parte I riguarda i diritti fondamentali del consumatore;
- la Parte II le norme sull’educazione, informazione, la pubblicità;
- la parte III è dedicata ai contratti tra consumatore e venditore;
- la parte IV invece riguarda la sicurezza e qualità dei prodotti;
- nella parte IV si dà spazio alle associazioni dei consumi e alle class action;
- l’ultima parte, come ogni codice che si rispetti, è dedicata alle disposizioni finali.
Quanto alla class action, se è vero che ormai si sente sempre più menzionare come soluzione per ovviare ai problemi dei consumatori, c’è da dire che è stata introdotta dal’articolo 140-bis. Con class action, in italiano “azione di classe”, si intende quella procedura davanti al Tribunale che porta a ottenere il risarcimento del danno di ognuno degli appartenenti al gruppo di consumatori che si sono riuniti insieme perché colpiti da una stessa situazione.
Codice del consumo aggiornato
La versione più aggiornata del Codice di Consumo risale al 2014 quando appunto è stato aggiornato con il Decreto legislativo del 21 febbraio del 2014 n.21 (che ha recepito una direttiva europea) e in quest’anno in corso sono state introdotte delle disposizioni in materia di depenalizzazione. Cosa è cambiato? Sostanzialmente sono state introdotte maggiori informazioni precontrattuali che riguardano i contratti a distanza e i negoziati fuori dai locali commerciali.
È stato istituito un apposito organismo di ADR (che sta per Alternative Dispute Resolution) che prevede un organismo indipendente, fuori dai tribunali e senza avvocati, per risolvere le dispute. Ciò non vuol dire che il consumatore non potrà più agire in giudizio perché potrà continuare a farlo a prescindere da come sarà andata con questo organismo, ma quest’ultimo è stato creato apposta per garantire ai consumatori, che stanno al di là delle frontiere, di potere avanzare dei reclami a organismi indipendenti, imparziali e trasparenti, anche appunto fuori dai confini e senza rivolgersi in prima istanza ai tribunali.
Codice del Consumo: il diritto di recesso
Probabilmente conoscerai questo tuo diritto se effettui spesso degli acquisti, anche perché si tratta di uno degli strumenti più potenti a tua disposizione come consumatore. Sostanzialmente hai il diritto di “scioglierti” dal vincolo contrattuale e di ripensarci entro 10 giorni lavorativi (quindi esclusi i sabati e le domeniche).
Il diritto di recesso è molto importante: è una sorta di “bilanciamento” rispetto a un’azione di vendita aggressiva, magari fatta per telefono o quando, per esempio, vieni fermato fuori da un centro commerciale da un promoter che è riuscito a venderti qualcosa che in effetti non avevi proprio pensato di comprare. Entro 10 giorni puoi recedere senza spiegare il motivo. Questi 10 giorni, a seconda dell’acquisto, vengono calcolati in modo differente:
- Per i contratti a distanza: per i beni vale la data in cui hai ricevuto la merce (e non quando l’hai comprata), se si tratta di servizi fa fede quando hai firmato il contratto e sostanzialmente hai concluso l’acquisto;
- Per i contratti al di fuori dei locali commerciali vale il momento in cui il consumatore ha ricevuto le informazioni riguardo alla facoltà di recesso, o, se successivo, il momento della consegna della merce.
Attenzione: in entrambi i casi, se chi ha venduto un prodotto non dà le informazioni sul diritto di recesso, il termine viene calcolato a partire da quando il consumatore sarà informato.
Se tali informazioni non sono state date o sono incomplete o sbagliate, il termine si allunga a 60 giorni per i contratti fuori dai locali commerciali e 90 per quelli a distanza (e il calcolo prevede la differenza di cui abbiamo parlato sopra tra beni e servizi).
Per esercitare il tuo diritto di recesso, dovrai inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale del venditore o altro indirizzo indicato nel contratto a questa voce. Nella raccomandata dovrai sostanzialmente indicare quanto vedi sotto:
Oggetto: esercizio del diritto di recesso del contratto n°……………. del ……………../sig. ……………..
Il sottoscritto …………… formula la presente al fine di esercitare il diritto di recesso di cui agli artt. 64 e ss. del Codice del consumo in relazione al contratto n° …………….. dallo stesso sottoscritto in data ……………., in relazione alla vendita di ……………… (oppure la fornitura di ………………….).
Mi ritengo pertanto definitivamente libero da ogni obbligo contrattuale nei Vostri confronti, (e se necessario) chiedo la restituzione da parte Vostra, nel termine di 3 giorni dal ricevimento della presente, della caparra versata.
Diritto di recesso all’interno dei locali commerciali
Per quanto riguarda il diritto di recesso per una transazione avvenuta dentro un negozio o altro locale commerciale (o anche nelle bancarelle che però sono autorizzate e collegabili al negozio) le cose cambiano.
A differenza di prima, non hai diritto alla restituzione di quanto hai pagato o alla sostituzione. Questo perché si ritiene che appunto il consumatore abbia visto l’oggetto dal vivo (e nel caso di un abito o delle scarpe, lo abbia provato), salvo appunto che il bene non sia difettoso o non abbia le qualità premesse. Il ripensamento quindi non è conosciuto come diritto, quando un negoziante ti dice che hai un mese per restituirlo si tratta di una modalità che viene applicata a discrezione del venditore, stessa cosa per quanto riguarda il periodo di saldi.
Cosa intendiamo dire? Che se un negozio dice che appunto la merce può essere restituita con il tagliando entro un tot di tempo, si tratta appunto non di un tuo diritto che puoi far valere in tribunale, ma di una concessione del negozio. Tale concessione può essere fatta a parole, ma meglio se per iscritto.
Diverso è il caso della garanzia di cui invece parleremo sotto.
Codice del consumo nei contratti di credito
Sia che siano stipulati a distanza che nei locali commerciali, nei contratti di credito (ossia nei finanziamenti, prestiti) le cose sono leggermente diverse. Infatti il diritto di recesso può essere esercitato, senza avere degli oneri o delle penali in questo modo:
- Sempre se si tratta, di contratto a tempo determinato;
- Se c’è una durata stabilita, il diritto di recesso si può esercitare entro 14 giorni da quando è stato stipulato o da quando sono state date al consumatore le informazioni necessarie.
Per maggiori approfondimenti ti rimandiamo al Testo Unico Bancario e in particolare agli articoli 120-bis, 125-ter comma 1 e comma 4.
Clausole vessatorie Codice del Consumatore
Il Codice del Consumatore prevede anche delle clausole cosiddette “vessatorie” ossia che “vessano” il consumatore favorendo un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Questo sempre per tutelare il consumatore che, considerato la parte più debole economicamente in una trattativa possono portare anche all’annullamento del contratto cosa che può essere fatta d’ufficio dal giudico.
Una clausola viene considerata vessatoria in base alla natura del bene o del servizio e in base alle circostanze esistenti nel momento della sottoscrizione. Questo, dando per scontato che le clausole siano scritte in modo chiaro, leggibile e comprensibile: diversamente la ragione va all’utente.
Si considerano vessatorie quelle clausole che, per fare un esempio, escludono la responsabilità del professionista in caso di danno (o morte) al consumatore dovuta da un’azione del professionista o una sua omissione. Così come vessatorie sono delle clausole che escludono le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale (per esempio un servizio che non funziona come dovrebbe). Per tutte le clausole vessatorie previste dal Codice del Consumo ti rimandiamo all’articolo 33 del Codice del Consumo.
Codice del consumo: la garanzia
La garanzia, quella che tutti bene o male conosciamo e con cui abbiamo a che fare ogni volta che si guasta un oggetto, rientra anch’essa nel Codice del Consumo (articoli 128 e seguenti).
Sostanzialmente, tutela il consumatore in caso di acquisto di prodotti difettosi, che funzionano male o non servono per quello che dovrebbe essere la loro destinazione d’uso
Il consumatore può far valere i propri diritti in materia di garanzia legale di conformità rivolgendosi direttamente al venditore del bene, anche se diverso dal produttore. Ha inoltre diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene difettoso da parte del venditore senza spendere altro, a meno che la riparazione non sia impossibile o onerosa.
Se invece tale riparazione non fosse possibile, hai diritto alla riduzione del prezzo o ad avere indietro una somma, spesso sotto forma di buono, commisurata al valore del bene difettoso che comunque dovrà essere restituito.
La garanzia legale in genere dura 2 anni dalla consegna e deve essere fatta valere dal consumatore entro 60 giorni da quando ha scoperto il difetto. Per fare questo, devi sempre conservare lo scontrino o comunque la prova di acquisto.
Questo vale per gli elettrodomestici ma anche per altri beni acquistati a meno che non si sia pagata un’estensione di garanzia.
Codice del Consumo e la garanzia auto
Per quanto riguarda le auto nuove, c’è da fare una distinzione tra chi acquista come consumatore e chi come azienda quindi con figura giuridica e partita IVA. Nel primo caso vale appunto il Codice del Consumatore, nel secondo si applica il Codice Civile, sempre ammesso che l’auto sia stata acquistata per scopi d’impresa.
La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di consegna del veicolo, ma il Codice del Consumo prevede che il Costruttore possa rilasciare una garanzia convenzionale propria che solleva il venditore dal gestire i reclami relativi a inconvenienti dal punto di vista tecnico, anche se il venditore comunque resta sempre il punto di riferimento per gli aspetti contrattuali.
In caso di difetto il Codice del Consumo prevede in primis l’eliminazione del difetto con riparazione e sostituzione delle parti difettose senza spese per l’acquirente. Se questa non è possibile, vale quanto detto sopra: il consumatore può:
- negoziare una riduzione del prezzo, pari al valore pari al valore che il Consumatore avrebbe potuto accettare di pagare se avesse saputo del difetto prima di acquistare l’auto;
- chiedere la sostituzione di un veicolo con un altro uguale, senza alcuna spesa per il consumatore (immatricolazione, ecc…)
- risolvere il contratto ottenendo la restituzione di quanto pagato.
Se l’auto è stata pagata a rate e la finanziaria è gestita dal venditore, dovranno ovviamente essere restituite le rate pagate.
Garanzia in caso di beni usati
Per quanto riguarda i beni usati quindi anche le auto usate, la garanzia è sempre la stessa: per legge infatti il consumatore è garantito per 2 anni da quando ha acquistato il suo bene. Questo vale per un’automobile di seconda mano presa da una concessionaria o per qualsiasi altro bene usato.
A meno che nel contratto di vendita non venga inserito un’altra tempistica che comunque non può essere meno di un anno.
Se stai acquistando un bene usato e il tuo venditore ti dice che per questo potreste fare un accordo privato, sappi che non è possibile perché ciò comporterebbe uno svantaggio per il cliente e renderebbe nulla la trattativa.
Foro del Consumatore
In caso di controversie, il Codice del Consumo prevede che il consumatore possa rivolgersi al Foro del Consumatore (come stabilito dall’articolo 63 del Codice del Consumo) o possa optare per proporre l’azione in tribunale diverso come quello in cui ha sede la società convenuta o del luogo dove è stato firmato il contratto.
Come consumatore hai avuto esperienze di controversie? O ti è capitato di non ottenere la riparazione del bene così come previsto dal Codice del Consumo? Raccontaci la tua.
cosimo fanelli
ACQUISTATO NEL 2012 UN FRIGORIFERO COMBINATO DALLA DITTA TRONYCON LA SOMMA DI € 709,00.iL 02 OTTOBRE DELLO STESSO0 ANNO ESTENDEVO LA GARANZIA SINO A GIUGNO 2018.
DURANTE QUESTO PERIODO IL FRIGORIFERO VENIVA RIPARATO DIVERSE VOLTE,ULTIMAMENTE IL 02 MAGGIO 2017.
GIORNI FA,RIPRESENTANDOSI NUOVAMENTE ILO DIFETTO,MI è STATO RIFERITO DALL’ASSISTENZA CHE NON è PIù RIPARABILE.
SUL RETRO DELLA FATTURA DELLO’ASSI9STENZA E’ RIPORTATO CHE IN CASO NON FOSSE POSSIBILE PIU’ RIPARARLO, LA WHIRLPOOL SI IMPEGNAVA ALLA SOSTITUZIONE,
ORA L’ASSISTENZA, PER LA SOSTITUZIONE, MI CHIEDE LA SOMMA DI € 500,00.COME COMPORTARMI?DEVO RIVOLGERMI ADE UN LEGALE?E PER TUTTO IL MATERIALE SCONGELATO OGNI9 QUALVOLTA E’ STATO RIPAREATO IL FRIGO,MI SPETTA NM RIMBORSO? 8IN TALE ATTESA RINGRAZIO E SAALUTO.
COSIMO FANELLI