Estate, caldo, nuovi amori, la passione che sboccia, gli sguardi, e la fatidica domanda… Come si bacia? Quali sono le migliori tecniche per conquistare la propria amata o il proprio amato?
Come si bacia? Tecniche a confronto
Saper baciare è fondamentale. Quindi, perché non farlo al meglio? Abbiamo confrontato alcune esperienze di bacio rispondendo così alla fatidica domanda che almeno una volta ti sei posto: come si bacia?
Baci sul collo: scatta la denuncia
Purtroppo la poesia del bacio svanisce totalmente se questo non è voluto, anzi esistono delle situazioni che fanno scattare una denuncia. Una recente sentenza della Cassazione parla chiaro: i baci sul collo dato senza consenso possono essere considerati alla stregua di una violenza sessuale.
I baci sul collo infatti, tralasciando la sfera amorosa, possono essere visti come un sopruso e devono essere puniti. L’esito della sentenza n.30479/2016 sta già facendo discutere per la sua particolarità . Tutto ha inizio con il proprietario di un bar che, nonostante il rifiuto di una sua dipendente, ha continuato ad insistere arrivando a baciare sul collo più volte la malcapitata. Il problema, oltre ai baci senza consenso, sono le zone dove sono stati corrisposti: collo e orecchio sono state classificate come erogene e per questo punibili.
La conferma della condanna è sancita dall’articolo 609-bis del codice penale con un anno e due mesi di reclusione. La difesa ha cercato di discolpare il proprietario dicendo che il comportamento era figlio di un atteggiamento confidenziale che aveva con le dipendenti, ma non c’è stato nulla da fare.
Inoltre, sempre secondo la difesa, l’uomo aveva frequentato la donna per una settimana e se avesse veramente voluto compiere un atto di natura sessuale, si sarebbe spostato verso zone diverse, come ad esempio le labbra.
Baci sul collo non voluti: la sentenza dei giudici
I giudici supremi non hanno avuto alcun dubbio sulla colpevolezza del padrone del bar. I baci sul collo non voluti sono, secondo la loro spiegazione, una vera e propria violenza sessuale. Ecco come hanno giustificato questa loro presa di posizione:
“La condotta vietata dall’art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell’agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente ‘sessuale’ dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria”
Nonostante la vittima abbia avuto una breve relazione con il suo aggressore, per i giudici questo non ha la ben che minima importanza perché l’eccessiva dimostrazione d’affetto non era richiesta, corrisposta e consentita dalla barista.
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