Maternità gestione separata: normativa e circolare
L’INPS, con la circolare 42/2016, ha dato seguito a quanto previsto nel cosiddetto Jobs Act e cioè concedere alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata la possibilità di poter fruire di maternità  o paternità obbligatoria. Tale previsione riguarda anche i genitori adottivi ed affidatari.
La circolare riguarda quindi i lavoratori parasubordinati che condividono l’onere contributivo con i committenti o gli associati in partecipazione, mentre per i liberi professionisti che sono direttamente responsabili dell’intero versamento dei contributi, abbiamo visto che le nuove previsioni in materia sono ricomprese nel Jobs Act Lavoro Autonomo.
Maternità gestione separata: le istruzioni
Nel dettaglio l’INPS afferma che il diritto all’indennità di maternità o paternità permane anche nel caso in cui il committente, il datore di lavoro insomma, abbia omesso il versamento della quota spettante di contributi. In questo caso infatti la responsabilità non è di chi dovrebbe percepire l’indennità , ma di chi ha omesso i versamenti.
L’INPS nella circolare dichiara infatti che “in mancanza del requisito contributivo effettivo, è possibile indennizzare in base alla contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità /paternità ricadenti dall’anno 2015 in poi (art. 26 del decreto legislativo n.80/2015 cit.)”.
In particolare per il 2015:
- si ha diritto all’assegno di maternità /paternità obbligatoria, anche in caso di contributi omessi dal committente, per i periodi di congedo di maternità /paternità iniziati in data successiva al 25 giugno 2015 (da quando è entrata in vigore della riforma);
- sono interamente indennizzabili i periodi di congedo di maternità /paternità che sono iniziati prima del 25 giugno 2015, e a quella data erano ancora in corso;
- i periodi di congedo di maternità /paternità che si sono conclusi prima del 25 giugno 2015 sono indennizzati esclusivamente in presenza dei 3 mesi di contribuzione effettiva (il committente deve aver effettivamente versato i contributi) nei 12 mesi di riferimento.
L’INPS precisa inoltre che i congedi che ricadono nel 2014 non sono indennizzabili.
Lascia un commento