Ma d’ora in poi le cose potrebbero cambiare, grazie a una sentenza del Tribunale di Venezia, che ne ha decretato l’illegittimità. Scopri nel dettaglio cosa è successo.
Iva sulle bollette Enel: sentenza storica
Grazie alla sua tenacia, un cittadino veneziano ha vinto un ricorso contro Enel, contestando la famosa tassa sulla tassa. La sentenza, da considerarsi storica, emessa da un Giudice di Pace di Venezia, ha stabilito che la doppia tassa è illegittima e quanto versato in più va restituito. A sostegno del suo verdetto ha citato il principio esposto dalla Corte di Cassazione che recita: “Salvo deroga esplicita, un’imposta non costituisce mai base imponibile per un’altra”
Con questa delibera rivoluzionaria si è creato, a tutti gli effetti, un precedente che potrebbe aprire le porte a migliaia di altri ricorsi. Ciò comporterebbe un indubbio vantaggio per i consumatori, ma anche un danno di diversi miliardi di euro per l’Erario, considerato che lo Stato dovrà restituire alla società gli importi che essa avrà rimborsato agli utenti finali.
Se la possibilità di ottenere un rimborso ti alletta, devi sapere quali sono le basi imponibili su cui viene calcolata l’Iva nelle bollette elettriche e del gas.
Base imponibile per l’Iva nelle bollette
Come spiegato in apertura,l’Iva viene applicata sul totale della bolletta, quindi anche sulle imposte. Ecco di seguito le basi imponibili:
- Bolletta della luce: servizi di vendita, servizi di rete e accise
- Bolletta del gas: servizi di vendita, servizi di rete, accise e addizionali Regionali
Nella bolletta della luce la doppia tassa è applicata solo sulle accise, mentre nella bolletta del gas, sulle accise e sulle addizionali regionali.
Rimborso Iva sulle bollette Enel
Se sei intenzionato ad avventurarti nell’intricata giungla legislativa italiana hai due strade a tua disposizione: prendere parte alla class action messa in atto dal sito Change.org, oppure presentare un personale ricorso al fornitore di energia. Ma puoi anche scegliere di perseguirle entrambe!
Change.org sta chiedendo al gestore Enel, tramite una raccolta firme virtuale, di non applicare l’illegittima doppia imposta sulle bollette. Attualmente i sostenitori sono quasi 116mila, ma bisogna raggiungere il tetto di 150mila firme per poter procedere.
Nel caso in cui volessi portare avanti una tua battaglia personale, puoi compilare il modulo di richiesta rimborso Enel e inviarlo tramite raccomandata alla società.
Il rimborso che potresti ottenere non avrà grandi numeri. Secondo una stima di Federconsumatori una famiglia media, con un consumo di 1.400 metri cubi di gas, escludendo il pagamento dell’IVA sulle imposte, risparmierebbe tra i 50 e i 75 euro annui sulla bolletta.
Inoltre devi tener presente un altro fatto: nonostante l’applicazione dell’IVA su altre imposte possa sembrare anomala, si tratta in realtà della normale applicazione dei testi della legislazione comunitaria e nazionale.Infatti, la Direttiva comunitaria 2006/112/CE stabilisce che “l’imponibile Iva comprende le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA“.
Pertanto, ad oggi, non hai alcuna certezza che il tuo ricorso venga accettato e di certo ci vorrà ancora molto tempo prima che l’Iva sulle Accise scompaia del tutto dalle nostre bollette.
Bollette luce e gas: il confronto con l’Europa
Facendo un rapido confronto tra le tariffe dell’energia elettrica e del gas presenti in Italia e quelle degli altri Paesi europei, ci troviamo ancora una volta agli ultimi posti nella classifica della convenienza. I cittadini comunitari, non italiani, possono godere di tariffe decisamente più vantaggiose.
Ma ciò che lascia maggiormente perplessi è che il gap esistente tra le tariffe italiane ed europee, costituito principalmente dalla tassazione che, come da tradizione, in Italia è più elevata.
Rimborso delle bollette Enel per i non residenti
Oltre alla questione della presunta illegittimità dell’applicazione dell’Iva sulle Accise, esistono altre situazioni in cui è possibile chiedere rimborso all’Enel. L’errata applicazione della tariffa per uso domestico non residente è una delle più frequenti.
Capita spesso che Enel applichi la tariffazione per utenze domestiche non residenti, il che implica dei costi più elevati rispetto a quelli applicati ai clienti residenti. Ciò avviene semplicemente perché il fornitore non sa dove vive l’utente.
Per evitare questo tipo di problemi ricorda che, in caso di nuovo allaccio, hai cinque mesi di tempo per autocertificare la residenza nell’immobile oggetto della fornitura.
Nel caso in cui Enel non dovesse ricevere la comunicazione nei tempi suddetti, inoltrerà un invito a procedere con l’invio della documentazione richiesta, lasciando ulteriori 30 giorni di tempo. Trascorso anche tale termine, Enel applicherà d’ufficio la tariffazione più alta.
Ti consigliamo dunque di verificare se hai una tariffa Uso domestico non residente oppure per Uso domestico residente. In caso fosse errata, potrai immediatamente fare richiesta di modifica, inviando la documentazione a supporto per il rimborso. Enel specifica che l’effetto è retroattivo fino a 10 anni.
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mariano pallottini
….vorrei tanto rispondere a me stesso, ma….aspetto che qualcuno lo faccia.
Vincenzo
Grazie per il suo impegno.
Vincenzo
Beatrice Elerdini
Grazie Vincenzo per essere un nostro lettore!
Ettore Mazzoleni
Ma se l’IVA sulle bollette non va applicata non dovrebbe intervenire la finanza e impedire questa truffa perché è una truffa ai contribuenti o no?
Daniela
Salve, ho tentato anche io la strada indicata sopra, nei confronti di AGSM ENERGIA VERONA. la risposta desolante in burocratese incompresnibile in sostanza rigetta ogni mia istanza.
Allego il testo della risposta:
Gentile Cliente,
L’obbligazione di comprendere le imposte di consumo nella base imponibile da assoggettare ad I.V.A., è prevista dall’art. 13 del D.P.R. 26.10.1972, Nr. 633 (legge sull’I.V.A.) e successive modificazioni, il quale articolo prevede che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente”.
Il dettato del concorso delle imposte di consumo alla formazione della base imponibile I.V.A. e quindi il loro assoggettamento ad I.V.A., è stato ripetutamente ribadito dal Ministero delle Finanze con proprie risoluzioni tra cui citiamo la Nr. 363270 del 16.11.1977 e la Nr. 350586 del 16.03.1982.
La norma è stata inoltre ribadita dall’art. 43, comma 1, del D.L. 30.08.1993, Nr. 331 convertito con la Legge 29.10.1993, Nr. 427.
La disciplina recata in materia di determinazione della base imponibile dell’I.V.A. dell’art. 13 del D.P.R. 633/1972, sopra evidenziata, è in linea con l’articolo 11 della Sesta Direttiva Comunitaria in materia di armonizzazione dell’I.V.A., Nr. 77/388/CEE del 17.05.1977, il quale dispone in modo specifico che: “nella base imponibile I.V.A. debbono essere comprese le imposte, i dazi, le tasse ed i prelievi”.
La base imponibile delle bollette ricomprende anche le imposte di consumo (imposta erariale di consumo, addizionale regionale, eccetera) ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
La base imponibile, agli effetti dell’IVA, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, è costituita dall’ammontare complessivo di tutto ciò che è dovuto all’azienda somministratrice, compresi gli oneri di qualsiasi genere posti a carico dell’acquirente del bene o del committente del servizio; in altre parole, tutto ciò che per il produttore (azienda erogatrice) è costo, quindi anche le imposte erariali, costituisce base imponibile IVA.
Tale impostazione è confermata anche dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nella quale si afferma che:
“La base imponibile per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato al fornitore o al prestatore, da parte dell’acquirente, per le operazioni effettuate, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni. La base comprende inoltre le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi (ad eccezione della stessa IVA), e le spese accessorie addebitate dal fornitore o dal prestatore all’acquirente.”
La questione è stata più volte sollevata sia dalle associazioni di consumatori che da alcuni parlamentari con delle interrogazioni. Ciò nonostante la normativa non è mai stata modificata.
Nella speranza di averLa utilmente informata rimaniamo a disposizione per eventuali diverse necessità.
Cordiali saluti,
Servizio clienti AGSM Energia
Paola congiu
Molto interessante x cortesia vorrei sapere se posso farmi assistere da federconsumatori x ricorso Enel Iva sulle bollette.tutto m. Interessante grazie
Mauro Rusignuolo
Scusatemi.
Si tratta di una Direttiva, e non di un Regolamento.
Di conseguenza, la Direttiva dovrebbe essere recepita all’interno dell’ordinamento nazionale entro un determinato termine – solitamente stabilito all’interno della Direttiva stessa – e non è immediatamente applicabile negli Stati membri.
Qualcuno saprebbe dirmi se e quando tale Direttiva è stata recepita dall’ordinamento italiano?
Altrimenti, la risposta di ENEL – Agiamo nel rispetto della direttiva … etc. – non ha alcun valore.
Grazie.
umberto.piacentini
Non sono previste Class Action? Non gli dobbiamo lasciare questa tassa occulta.