Emissione delle fatture: i tempi saranno ridotti
Nella pratica, l’Autorità ha definito nuove tempistiche per l’emissione delle fatture per i venditori dei servizi: rimangono invariati i termini di ricezione dei documenti da parte dei consumatori. Che significa? I consumatori riceveranno la fattura di chiusura entro 6 settimane dalla data di cessazione della fornitura, ma i fornitori dovranno calcolare ed emettere la fattura entro 8 giorni dalla data. I tempi si riducono a 2 giorni nel caso di bollette recapitate via web o via email.
Elaborazione dei dati della bolletta: una gerarchia da seguire
L’Autorità per l’energia, il gas e il sistema idrico ha dettato una precisa gerarchia nei dati di consumo: su quest’ordine di importanza dovranno essere elaborate le bollette di chiusura da parte dei fornitori.
Il primo dato su cui fare affidamento saranno gli effettivi dati di misurazione. In caso di mancata disponibilità , si farà capo alle autoletture inviate dal consumatore (e validate dal distributore del servizio).
Se dovessero mancare anche queste, saranno prese in considerazione le stime di consumo fornite dai distributori. In questo caso il fornitore dovrà specificare che la fattura potrebbe essere soggetta a futuro conguaglio (che avverrà quando saranno disponibili i dati del distributore).
Autolettura e nuovi obblighi informativi
Secondo l’Autorità molto c’è ancora da fare sull’informazione al consumatore. Dopo il maxi rimborso (25 € a cliente) che l’Eni ha dovuto versare a 100mila consumatori per emissione di fatture di chiusura basate su dati stimati, si è voluto fare chiarezza. I consumatori saranno meglio informati sull’importanza dell’autolettura, soprattutto nei casi di cambio fornitore, voltura o disattivazione del servizio.
Emissione in ritardo: rimborsi per il consumatore
E se il fornitore, per cause interne o esterne (legate al distributore), emette la bolletta in ritardo? Il consumatore avrà diritto ad un rimborso che va dai 4 euro (se il ritardo rientra nei 10 giorni) ai 22 euro (in caso di ritardo che superi i 90 giorni).
Egli potrà poi ricevere un rimborso di 35 euro in caso di mancata fornitura dei dati necessari per la corretta elaborazione della fattura.
I dubbi dei consumatori
Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, il rimborso massimo di 57 euro (22+35) è insufficiente a prevenire abusi e soprusi.
La richiesta ufficiale era stata di 50 euro di rimborso minimo, a cui sommare 20 euro per ogni giorno di ritardo sulle date stabilite; questo sì che probabilmente avrebbe messo in riga fornitori e distributori.
Un altro dubbio insoluto riguarda i consumi stimati: secondo l’Unione era sufficiente eliminarli dalla gerarchia di classificazione dei dati validi per l’elaborazione delle fatture visto che, tra i diritti riconosciuti al consumatore, dovrebbe esserci anche quello di pagare i reali consumi.
La tua opinione
Mentre attendiamo una delibera capace di regolamentare anche i ritardi di consegna delle bollette (che spesso arrivano quando sono già scadute), ti chiediamo se hai avuto esperienze sull’argomento e com’è andata a finire? Con queste nuove regole, secondo te, cambierà qualcosa? Raccontaci la tua storia nei commenti.
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