Con un decreto che partirà il 9 settembre, il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto nuove regole sull’uso dei buoni pasto. Cambia sia il limite di buoni spendibili di volta in volta sia gli esercizi commerciali che li accettano.
Buoni pasto: sì alla cumulabilitÃ
Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 122/2017, i buoni pasto saranno cumulabili fino a un massimo di 8, a prescindere dal loro importo. Finora le regole sull’accettazione dei buoni pasto e sulla loro cumulabilità erano stabilite dai singoli esercizi commerciali. Dal 9 settembre le regole saranno uguali per tutti.
Si allunga anche la lista degli esercizi presso i quali i lavoratori potranno spendere i buoni pasto. Oltre che nei punti vendita che già ora accettano i ticket, da settembre si potranno spendere anche presso gli agriturismi, gli ittiturismi, gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti, presso le imprese artigiane e gli spacci aziendali che offrono prodotti alimentari.
Buoni pasto: quali sono le novità più rilevanti
La novità più rilevante è quella che fuga ogni dubbio sulla cumulabilità dei buoni. Sia i ticket cartacei sia quelli elettronici potranno essere usati fino a un massimo di 8 per volta. A differenza del passato, il decreto permette di poter spendere i buoni pasto anche nei giorni non lavorativi.
Lo stesso decreto stabilisce una serie di regole da seguire per la stipula degli accordi tra le società emittenti dei buoni e i titolari degli esercizi commerciali che li incassano.
Non cambia il trattamento fiscale dei buoni pasto: secondo la legge i ticket non sono tassati né sono soggetti a contribuzione previdenziale. La soglia a partire dalla quale scatta la tassazione è diversa a seconda del tipo di buono: 5,29 per quelli cartacei e 7 euro per quelli elettronici.
Le novità saranno valide a partire dal 9 settembre e riguarderanno tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori di aziende pubbliche e private che li ricevono.
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