Rottamazione cartelle: il rinvio delle udienze
Anche le cartelle di pagamento oggetto di contenzioso tributario o previdenziale, possono essere rottamate. Per agevolare questa operazione, molti giudici tributari hanno di fatto sospeso l’iter processuale, rinviando le udienze a data successiva la scadenza per la consegna del modulo di adesione, fissata per il 31 marzo 2017.
Per citare un caso concreto, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha rinviato al 20 aprile 2017 l’udienza relativa ad una cartella esattoriale del 2015 inviata ad una società per l’IVA 2011. Il rinvio, avvenuto il 15 dicembre scorso, è dipeso dalla manifestata volontà della società debitrice di aderire alla rottamazione.
Quella dei rinvii è un comportamento che tendenzialmente stanno adottando tutti i giudici, pur non essendo obbligati. Questo perché purtroppo il decreto fiscale non prevede alcunché in merito alle cartelle oggetto di contenzioso tributario. In sostanza tutto dipende dalla volontà dell’organo giudicante.
Rottamazione cartelle:Â una questione di convenienza
A questo punto occorre precisare che trasmettendo il modulo di adesione alla rottamazione cartelle, si manifesta la volontà di rinunciare ai giudizi pendenti, tributari o previdenziali. Questo significa che se si sceglie la via della rottamazione, i processi si estinguono per rinuncia totale al ricorso.
Ma non finisce qui, vi sono ulteriori conseguenze che vale la pena di valutare per misurare la convenienza o meno dell’adesione alla rottamazione. In particolare chi rinuncia dovrà rimborsare alle parti le spese processuali sostenute fino al momento della rinuncia stessa, a meno che non vi siano accordi diversi.
Ricapitolando, nel caso di possibile rottamazione di cartelle oggetto di contenzioso, occorre innanzitutto ottenere un rinvio delle udienze a data successiva il 31 marzo 2017, in modo da avere tempo per decidere se aderire o meno. Bisogna poi valutare la convenienza o meno di questa operazione, considerando gli importi in gioco e le opportunità di chiudere il contenzioso con uno sgravio della cartella che sia maggiore della rottamazione stessa.
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