Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito che ha per oggetto dei beni “prestati”. L’oggetto del comodato può essere tanto un motorino quanto una casa intera, che per contratto viene data in uso da una persona ad un’altra, a condizione che se ne serva per un tempo prestabilito oppure per un uso determinato.
Vediamo nel dettaglio come nasce e cosa comporta questo contratto.
Definizione di comodato
Il comodato d’uso è un contratto che il Codice Civile prevede e disciplina all’art. 1803, che recita:
“Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito“.
Dunque, quando due parti stringono una accordo di comodato, la parte che possiede il bene oggetto del contratto (detta “comodante“) lo consegna all’altra parte (detta “comodatario“). Quest’ultima può utilizzare il bene per tutto il tempo che hanno stabilito tra di loro, oppure per realizzare uno scopo preciso.
Facciamo un esempio concreto: posso prestare la mia bicicletta da corsa a mia sorella, stabilendo che me la restituirà tra un mese da oggi, oppure che potrà tenerla fino a che non avrà partecipato ad una certa gara.
Comodato: gratuito o a pagamento?
Il comodato è definito come essenzialmente gratuito. Questo significa che il comodante non può pretendere dal comodatario una somma di denaro commisurata all’utilizzo o al beneficio arrecato dal bene. Quindi: dare in uso una casa e pretendere una somma mensile, anche bassa, non è comodato ma locazione. Se una cifra è prevista, deve essere talmente irrisoria da non poter rappresentare una forma di canone.
Si può, invece, mettere a carico del comodatario, cioè di colui che usa il bene, un onere, un dovere collegato all’uso dell’oggetto. Ad esempio, ti cedo in comodato gratuito la mia macchina per un viaggio e tu in cambio la rifornirai di benzina.
Gli obblighi del comodante
Il comodante non ha particolari doveri in questo contratto. Ciò che fa è semplicemente consegnare il bene al comodatario e lasciarglielo per tutto il tempo pattuito o necessario per il raggiungimento di un certo scopo. Spesso questa semplice azione di consegna è quella che determina il sorgere dell’accordo, visto che il contratto di comodato d’uso non ha bisogno di particolari formalità per essere valido (vedi meglio oltre).
Gli obblighi del comodatario
Discorso tutto diverso per il comodatario, la persona che riceve il bene, che molti considerano l’unico ad avere veramente degli obblighi in questo tipo di contratto. In particolare deve:
- custodire e conservare il bene: deve quindi avere cura dell’oggetto che gli viene consegnato in comodato ed evitare che questo si rovini o perisca del tutto.
- servirsene per uso determinato: l’oggetto dato in comodato deve essere impiegato o nel modo previsto dall’accordo (la macchina per fare il viaggio, la bici per partecipare alla gara) oppure secondo l’uso che è tipico della cosa stessa.
- servirsene personalmente: non può dare il bene in godimento a terzi, almeno che il proprietario e comodante non l’abbia espressamente autorizzato.
- restituire immediatamente la cosa: questo obbligo nasce quando è decorso il termine che si era pattuito oppure quando lo scopo del comodato è stato raggiunto o, ancora, quando non era stato stabilito nessun termine e il comodante ha chiesto che la cosa gli venga restituita.  Anche al di fuori questi casi il comodante può chiedere la restituzione immediata, se è sorto un bisogno urgente e non prevedibile.
- risarcire il danno: se il comodatario usa la cosa per un uso diverso da quello stabilito o da quello tipico del bene, se non la restituisce quando è il momento e continua a usarla e la cosa perisce, egli è responsabile anche se la distruzione della cosa è avvenuta per caso fortuito, almeno che non riesca a dimostrare che l’oggetto sarebbe andato perduto anche consegnandolo in tempo o usandolo correttamente. È responsabile per il perimento della cosa dovuto a caso fortuito anche quando avrebbe potuto salvare l’oggetto dato in comodato, sostituendolo con uno proprio, oppure se potendo salvare una sola cosa ha preferito la propria a quella del comodante.
In generale, l’art. 1804 c.c. prevede che il comodatario sia responsabile in tutti i casi in cui non rispetta gli obblighi che sono previsti per legge a suo carico. Dal mancato rispetto deriva il diritto del comodante a chiedere immediatamente la restituzione della cosa, anche se il termine del contratto ancora non è trascorso, e il dovere del comodatario di risarcire gli eventuali danni causati al proprietario della cosa.
Comodato: danni per vizi della cosa
Può accadere che il bene dato in comodato abbia dei vizi tali da causare dei danni a chi se ne serve, cioè al comodatario. Pensiamo al caso di una macchina falciatrice, utilizzata in comodato per falciare l’erba, che abbia difetti tali da ferire chi la utilizza. Chi paga i danni?
Anche in questo caso, dipende: il vizio poteva essere sconosciuto o non essersi mai manifestato fino a quel momento e in questo caso, sempre per la natura del contratto, nessuna responsabilità potrebbe essere addossata al comodante. Se però il comodante era a conoscenza dei vizi (sapeva che la macchina aveva un difetto) e ciò nonostante l’ha consegnata al comodatario senza avvertirlo delle problematiche dell’oggetto, allora il comodante stesso sarà tenuto a risarcire i danni subiti dal comodatario.
Comodato: chi paga le spese di manutenzione
Il bene oggetto del contratto, che sia un mezzo di trasporto o una casa, può richiedere manutenzione. Tuttavia abbiamo visto che il contratto di comodato è essenzialmente gratuito e non prevede obblighi a carico del comodante. La conseguenza è che il comodatario non ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese di manutenzione ordinaria che abbia sostenuto per utilizzare la cosa che gli è stata consegnata.
Diverso il discorso per le spese straordinarie: secondo l’art. 1808 c.c., se si tratta di spese necessarie ed urgenti per la conservazione della cosa, quindi questione “di vita o di morte” del bene consegnato, il comodatario può sostenerle e ottenerne il rimborso.
Restituzione del bene dato in comodato
Come detto, il bene va restituito o alla scadenza del termine pattuito o quando il comodatario ha raggiunto lo scopo per cui si è servito del bene stesso. Fa sempre eccezione il caso in cui il comodante abbia un’urgenza imprevedibile che lo costringe e legittima a chiedere la restituzione del bene prima del tempo.
E se il contratto di comodato non ha né termine di durata né scopo da raggiungere? In questo caso si parla comunemente di comodato precario: viene definito così perché il comodante può chiedere indietro il proprio bene in qualunque momento, senza preavviso e senza che il comodatario possa obiettare nulla.
Comodato della casa familiare
E se ad essere data in comodato è una casa, magari concessa gratuitamente al figlio che si sposa? Che succede in caso di divorzio? La giurisprudenza non è uniforme sul punto: secondo una parte di essa, meno recente, se la casa è stata data proprio in vista della formazione di una famiglia, si è sottinteso concederla a tempo indeterminato. E questa concessione non può venire meno se la famiglia si scioglie, soprattutto in presenza di figli. Ragione per cui il legittimo proprietario non può pretenderne la restituzione su due piedi.
Esiste comunque anche un orientamento di senso opposto, secondo il quale sempre di comodato precario si tratta e la restituzione a semplice richiesta deve essere rispettata, anche quando la casa è stata eletta domicilio della famiglia.
Comodato ed eredi
Cosa succede se il comodatario muore? L’art. 1811 c.c. prevede che il comodante possa sciogliere il contratto, pretendendo la restituzione del bene, anche se era stato convenuto un termine o uno scopo e questi non si sono ancora realizzati.
Tuttavia anche la giurisprudenza è intervenuta sul punto: è vero che il comodante può recedere dal contratto prima del tempo, ma se non lo fa gli eredi del comodatario sono tenuti agli stessi obblighi che incombevano al defunto, con conseguente dovere di cura e custodia del bene.
Forma e registrazione del contratto di comodato
Il contratto di comodato può essere sia scritto che verbale, cioè non è soggetto ad una forma particolare. Dunque, se do in comodato la mia bici a mia sorella, può senz’altro dirsi che il contratto è valido ed efficace dal momento in cui le consegno il mezzo e le chiavi dell’eventuale lucchetto di sicurezza.
Non è obbligatorio fare un contratto di comodato scritto neppure se ha ad oggetto una casa (pensiamo ancora all’esempio del genitore che offre al figlio una casa di sua proprietà perché ci possa vivere con la propria famiglia). Tuttavia, il contratto di comodato di un immobile può essere soggetto alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate competente in due casi:
- se è stato redatto per iscritto: in tal caso va registrato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto;
- se, pur non essendo scritto, è stato richiamato in un altro atto soggetto a registrazione: ad esempio, se in un atto di compravendita di una casa viene dato atto che la stessa è concessa in comodato d’uso.
Mirko
Ciao Sara Bolzani ti faccio i miei complimenti ho letto il tuo articolo e lo trovato molto interessante, mi chiedevo quello che hai descritto , vale pure per le macchinette di caffè in comodato gratuito?! te lo chiede perchè di recente ho stipulato dei contratti in forma scritta con data, timbro della ditta, fotocopia carta di identità del comodatario piu codice fiscale, più le firme di ogni pagina del contratto fronte e retro, e la data della stipulazione del contratto. Il mio dubbio è, il comodatario non mi restituisce la macchinetta del caffè o la danneggia e si rifiuta in qualsiasi modo in entrambi i casi di adempiere nel suo dovere descritto nel contratto. Io essendo proprietario della macchinetta del caffè sono tutela secondo le norme del codice civile ?! Ti ringrazio per la tua eventuale risposta e ti auguro una buona giornata 🙂
Gabriele toncelli
Le risposte alle domande fatte sono poi a pagamento?