La notifica di una multa o una cartella dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione può essere fatta anche per raccomandata. La tentazione di rifiutarla o di non ritirarla presso l’ufficio postale è tanta, sperando così di far sparire il problema, magari fingendo di non averla mai ricevuta. Ma è davvero così che funziona?
Non proprio e probabilmente la scelta più sicura è prendere conoscenza del contenuto dell’atto notificato. Ecco perché.
Multa e cartella: come arrivano?
Atti giudiziari, multe e cartelle esattoriali arrivano prevalentemente in due modi: consegnati a mano da ufficiali giudiziari o messi notificatori, oppure spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Per la notifica (cioè per la consegna di un atto svolto con formalità che ne attestano il ricevimento) il codice di procedura civile prevede una serie di possibili modalità :
- notifica in mani proprie: l’ufficiale giudiziario consegna l’atto direttamente in mano al destinatario, cercandolo prima di tutto presso l’abitazione. Altrimenti può consegnargli l’atto in qualunque luogo lo trovi, purché sia all’interno della circoscrizione propria dell’ufficio a cui l’ufficiale è addetto;
- notifica presso residenza, dimora o domicilio: l’atto può essere recapitato al destinatario nel comune di residenza, cercandolo presso l’abitazione o presso il luogo di lavoro. Se il comune di residenza non è noto, la notifica si può fare nel comune in cui ha dimora o in quello del domicilio;
- notifica agli irreperibili: se il destinatario non si trova, l’ufficiale giudiziario deposita l’atto imbustato presso la casa comunale e affigge avviso sulla porta dell’indirizzo di residenza o sul luogo di lavoro, inviando poi anche raccomandata per avvisare dell’avvenuta notifica.
Raccomandata non ritirata:Â quali sono le conseguenze
Come visto la notifica può essere fatta direttamente nelle mani del destinatario. In sua assenza, ecco chi può ricevere legittimamente gli atti:
- parenti, purché non minori di 14 anni e non palesemente incapaci;
- personale addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda, sempre con i limiti di età e capacità sopra detti;
- in mancanza di parenti e personale, il portiere dell’abitazione, ufficio o azienda;
- se manca anche il portiere l’atto può essere legittimamente consegnato anche ad un vicino di casa, se questo accetta di riceverlo.
Il destinatario può sempre rifiutarsi di ricevere una notifica, che sia a mani o a mezzo raccomandata: in tal caso l’ufficiale o il postino annotano il rifiuto e la notifica si dà per avvenuta in quella data.
Anche le altre persone abilitate a ricevere la notifica, però, possono rifiutarsi di ricevere l’atto. In questo caso, come pure nel caso che il destinatario si renda irreperibile, l’ufficiale giudiziario deve depositare l’atto imbustato presso la casa comunale e avvisare l’interessato del deposito, affiggendo una comunicazione presso l’abitazione o il luogo di lavoro e inviando anche una raccomandata informativa.
In questa ipotesi la notifica si dà per avvenuta con il ricevimento della raccomandata informativa o decorsi 10 giorni dal deposito presso l’ufficio postale.
Residenza sconosciuta: così si evitano le notifiche?
Non è infrequente che le persone che sono consapevoli di poter ricevere multe, cartelle o altri atti giudiziari si rendano del tutto irreperibili. Ad esempio, lasciando la propria residenza in un luogo in cui non dimorano e in cui il loro nome non compare nemmeno sulla campanelliera, tenendo riservato il luogo in cui effettivamente abitano. Sono al sicuro dal ricevere posta sgradita?
In realtà no. Quando il destinatario pare scomparso nel nulla, è sempre possibile notificargli un atto (almeno formalmente) affiggendolo nella casa comunale dell’ultimo comune di residenza o, se questo è sconosciuto, del comune di nascita. In questo caso la notifica si considera eseguita dopo 20 giorni dall’esecuzione delle formalità descritte.
Meglio ritirare la raccomandata
La conclusione è chiara: che sia a mani o per raccomandata, una notifica non può essere evitata con un rifiuto, né tanto meno ignorando l’avviso di ricevimento lasciato in buchetta.
In tutti questi casi interviene una finzione giuridica, per cui l’atto si considera comunque consegnato. Immediatamente, se il rifiuto viene dal destinatario e in momenti successivi, se il rifiuto è di terzi o se l’atto non viene ritirato in posta. In quest’ultimo caso i tempi di compimento sono di 10 giorni di giacenza per gli atti giudiziari e 30 giorni di giacenza per le comunicazioni.
Visto che l’effetto della notifica non può essere evitato, è sempre meglio ritirare atti e comunicazioni: in questo modo si ha la possibilità di scoprire cosa ci viene chiesto e si ha tempo per contestare, in caso ce ne sia motivo.
Al contrario, quando non si ritira un atto, i termini per impugnare (ad esempio, i 30 giorni della multa o i 60 giorni della cartella per tasse) decorrono comunque dalla data del rifiuto o dal compimento della giacenza, senza che si possa sfruttarli per valutare la fondatezza della richiesta.
Che fare se la notifica della raccomandata non c’è stata
A volte succede: si viene a scoprire casualmente dell’esistenza di una cartella, magari attraverso la brutta notizia di un fermo o di un pignoramento, che giungono senza preavviso. In questo caso ci si può rivolgere all’agente della riscossione o all’ente creditore ed indagare sulla situazione, richiedendo una copia della documentazione e della prova di notifica della stessa.
Spesso però l’agente della riscossione non è in grado di fornire altro che un estratto del ruolo, una stampata che reca i dettagli della cartella che dicono di aver notificato. Cosa può fare il contribuente, come può impugnare una cartella che non ha mai ricevuto? La giurisprudenza ha trovato la soluzione: si può impugnare l’estratto del ruolo, anche quando la cartella è vecchia di anni.
Quando la notifica arriva per PEC
Alcuni atti, tra cui le cartelle esattoriali che una volta inviava Equitalia e che oggi arrivano da Agenzia delle Entrate – Riscossione, possono essere notificati anche tramite Posta Elettronica Certificata.
Visto che si tratta di una posta elettronica basata sulla capacità del sistema di verificare e certificare sia l’integrità del messaggio che la consegna al destinatario, alla notifica fatta con queste modalità non si sfugge: non ha importanza se il destinatario abbia davvero letto la propria posta o se sia abituato ad accedere una volta all’anno.
La notifica a mezzo PEC, eseguita con le formalità prescritte per legge, si considera eseguita nella data e nell’orario di attestazione del sistema, dunque immediatamente dopo l’invio.
Beatrice
Articolo utilissimo, chiaro e ben scritto.
Grazie mille, lo divulgherò fra i colleghi in ufficio!
Sara Bolzani
Grazie Beatrice!
cesar soares oliveira
buon giorno
la policia munucipale mi ha retiratto il libretto di circulazione per che ho un fermo aministrativo che non ho mai ricevuto.come faccio per avere questo documento che non ho mai ricevuto per provedere il pagagamento per potere otenere di nuovo il mio libretto?grazie