RC Auto e mediazione civile Dal 20 marzo 2012 la mediazione civile o mediaconciliazione diventerà obbligatoria anche per le liti su RC auto e condomini. La mediazione civile, così come definita dal decreto legislativo 28 del 2010, è "l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”. Il medesimo decreto legislativo ha reso questa attività obbligatoria per le cosiddette “cause civili”. L'entrata in vigore del decreto è datata 21 marzo 2011 ma con l'esclusione delle controversie su RC auto e condomini, per le quali è stato stabilito un rinvio di un anno per dare modo alle strutture coinvolte di avviare gradualmente le procedure. L'obbligatorietà consiste nel fatto che non è più possibile “far causa” prima di aver tentato la mediazione. Si arriverà dunque in tribunale solo dopo una mediazione fallita. Chi sono gli attori della mediazione? Il mediatore, un professionista (ad es. avvocato o commercialista) che agisce presso enti pubblici o privati iscritti al registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti in causa che possono essere due o più di due e sono i soggetti che danno il via al tentativo di giungere ad una soluzione amichevole della controversia. Quali sono i tempi e i costi della mediazione? La mediazione obbligatoria è stata introdotta per intervenire sui tempi lunghissimi delle cause civili. Il tempo medio per portare a termine una mediazione è infatti pari a 57 giorni. I costi sono contenuti e vanno dai 65 euro, per le controversie di valore inferiore o uguale a 1.000 euro, ai 9.200, per quelle che superano i 5 milioni di euro (tariffe valide per gli organismi pubblici, quelli privati hanno un loro tariffario approvato dal Ministero). I soggetti che corrispondono l'indennità di mediazione hanno diritto ad un credito di imposta pari a 500 euro, nel caso in cui vada a buon fine, e 250 in caso di insuccesso. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito del Ministero della Giustizia.