patente libretto Rispondere alla domanda "Patente e libretto di circolazione devono avere lo stesso intestatario?" non è semplice, soprattutto quando c'è di mezzo anche una multa salata. A chiarire però ogni dubbio c'è questa novità: Dal 3 novembre 2015 patente e libretto devono coincidere. E chi non si adegua rischia 705 € di multa e il ritiro della carta di circolazione. Non è una bufala, ma solo l'applicazione del decreto varato il 10 luglio 2014, quando la Motorizzazione del ministero dei Trasporti ha regolato “l’intestazione temporanea dei veicoli". La verità è che per la stragrande maggioranza degli automobilisti non cambia nulla, vediamo perché.

Patente e libretto: cosa prevede la nuova normativa

C'è da fare subito una precisazione: l'obbligo di intestazione riguarda chiunque abbia in uso un'auto non propria per più di 30 giorni. Se presti la tua macchina a un amico per un giorno - o addirittura poco meno di un mese - non succede nulla. Insomma, la nuova norma impone l'aggiornamento della carta di circolazione solo per chi usa abitualmente un’auto intestata a una persona diversa. In realtà questa novità non incide sul prestito di auto tra amici o parenti, perché il tipo di accordo che di solito si esercita in questi casi non è solitamente accompagnato da documenti che attestino la “locazione gratuita” e conseguentemente la scadenza dei 30 giorni. Le nuove disposizioni prevedono in realtà una regolamentazione dell’utilizzo dei veicoli aziendali e di tutte quelle forme contrattuali che prevedono o la locazione senza conducente, il leasing e la vendita con patto di riservato dominio (Rent to Buy) o dei veicoli facenti parte del patrimonio di un trust. Il comma 4-bis dell’art. 94 del Codice della Strada, introdotto dalla legge n.120 del 2010, prevede infatti l’obbligo di comunicazione da parte dei soggetti - volta ad aggiornare i dati in possesso dell’Archivio Nazione dei Veicoli - che guidano veicoli per un periodo superiore i 30 giorni, non rientranti in atti di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto.

Chi non deve aggiornare la carta di circolazione dell’auto

I privati cittadini che non usano il veicolo in modo continuativo per oltre 30 giorni non sono tenuti ad annotarlo sulla carta di circolazione. A questi soggetti non sarà richiesta una modifica della documentazione. Inoltre la circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti chiarisce tutte le eccezioni che coinvolgono la maggior parte degli automobilisti italiani. In breve:
  • la norma non è retroattiva, quindi sono esentati tutti i soggetti che al momento dell’entrata in vigore della norma, ovvero il 3 novembre 2014, guidano già un mezzo non di proprietà o che possiedono un’intestazione non aggiornata prima della decorrenza della legge;
  • sono esentati tutti gli automobilisti che guidano abitualmente un veicolo intestato ad un membro della famiglia convivente, ovvero di un soggetto residente allo stesso indirizzo civico.

Cambio intestatario della carta di circolazione

La "Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi" è regolata dall'articolo 247/bis del Codice della Strada e implica davvero pochi passaggi. Basta rivolgersi agli sportelli del dipartimento dei Trasporti e aggiornate la carta di circolazione: ogni cambiamento costa 25 € (16 di imposta di bollo e 9 di diritti di motorizzazione).

Prestito o utilizzo continuativo di un veicolo?

In una situazione di verifica, l’automobilista chiamato a dimostrare di non essere un utilizzatore abituale del veicolo di cui non è legittimo proprietario si potrà servire di una semplice autocertificazione. Il soggetto, assumendosi personalmente le responsabilità che ne derivano, dovrà fornire le sue credenziali anagrafiche e l’indirizzo di residenza che non dovrà differire dalla persona giuridica rappresentata (ovvero quella riportata sulla documentazione). Per quanto riguarda le multe nel documento non c'è nessun chiarimento, ma si applicano le sanzioni per la violazione dell'articolo 94 del CdS.